F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0035/CSA pubblicata del 3 Novembre 2023 – A.S.D. Chisola Calcio – Sig. Nicola Ascoli
Decisione/0035/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0031/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo 0031/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio, in data 09.10.2023,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. , di cui al C.U. n. 29 del 5 ottobre 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 ottobre 2023 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società reclamante chiede la riforma della squalifica per quattro mesi, inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Nicola Ascoli, in relazione alla gara Derthona FBC 1908 - A.S.D. Chisola Calcio disputata in data 4 ottobre 2023, nell'ambito del campionato di Serie D, Girone A, 6a giornata.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto espressione offensiva dal contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario”.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, contestando le risultanze del referto arbitrale. Ed infatti, a suo dire: il direttore di gara, da distanza notevole, avrebbe interpretato erroneamente le offese reciprocamente pronunciate dall'allenatore Nicola Ascoli e dal calciatore Olger Merkaj; in ogni caso, l'espressione attribuita all'Ascoli non avrebbe carattere discriminatorio e non sarebbe stata percepita come tale dal Merkaj; la sanzione sarebbe iniqua e sproporzionata e non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 28 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro mesi.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 19 ottobre 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61.1 C.G.S.; infatti, secondo quanto riportato nel rapporto dell’arbitro, l'Ascoli “(...) Usa un linguaggio offensivo nei confronti del numero 11 della squadra locale, del tipo sei uno zingaro, torna a casa tua zingaro di merda. Anche lui lascia il tdg solo dopo averlo sollecitato ripetutamente”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 28, terzo comma, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per quattro mesi, a carico dei tesserati responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che "direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".
Tale è da considerarsi quella addebitata all'Ascoli, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.
Giova richiamare un precedente riferito a vicenda pressoché identica (C.S.A., Sez. II, sent. n. 161 del 7 febbraio 2022), ove si è condivisibilmente affermato che la prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nello sport e, per quanto più specificamente riguarda l’art. 28 del Codice, nel contesto delle competizioni calcistiche, ha assunto una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore. Lo Statuto delle Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5). La disposizione di ordine programmatico ha trovato proprio nell’art. 28 C.G.S. una compiuta attuazione, mediante la previsione di sanzioni afflittive a carico dei tesserati responsabili di “offesa, denigrazione o insulto”.
Quanto all'offesa, la norma ha tipizzato l’idoneità discriminatoria del comportamento, ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone la punibilità dalla percezione soggettiva della persona destinataria. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ad integrare l’illecito è sufficiente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente.
La denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del destinatario, nuovamente in una prospettiva oggettivizzata, non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, talché dovrà verificarsi se l’aggressione sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune.
Da ultimo, l’insulto è riferibile alle modalità di espressione della discriminazione, venendo in rilievo l’uso di espressioni ingiuriose o la commissione di atti di spregio volgare.
Dall’art. 28 C.G.S. si evince che, oltre alla condotta materiale qualificata e tipica, è necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria.
Nella specie, il Collegio ritiene che la sanzione di quattro mesi di squalifica sia del tutto proporzionata alla gravità delle parole discriminatorie pronunciate dall'allenatore Nicola Ascoli verso il calciatore avversario. Appellare, infatti, un calciatore di origine straniera con l’espressione “zingaro di merda”, accompagnata dall'espressione "torna a casa tua", indipendentemente da ogni altra considerazione circa la sua provenienza, merita all’evidenza la comminazione della squalifica, peraltro nella misura edittale minima, prevista dal legislatore federale per le condotte discriminatorie.
Infine, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce