F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0036/CSA pubblicata del 3 Novembre 2023 – A.S.D. Sangiovannese 1927 – calciatore Giuliano Regolanti

Decisione/0036/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0039/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0039/CSA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Sangiovannese 1927 in data 13.10.2023,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.10.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo e uditi l'Avv. Lucio Curzi ed il calciatore Giuliano Regolanti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sangiovannese 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giuliano Regolanti in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone E,  Aquila Montevarchi 1902 -  ASD San Giovannese 1927 (cfr. Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno."

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 ottobre 2023, hanno partecipato il calciatore Giuliano Regolanti e l’avvocato Lucio Curzi, che ha illustrato sinteticamente le ragioni della società reclamante, basate su una ricostruzione dell'accaduto in una logica di condotta antisportiva ed ha richiesto una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla effettività dei fatti in esame.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: "Al 32 del secondo tempo il n. 9 Regolanti Giuliano, dopo un contrasto regolare con il n. 5 della squadra avversaria, finiva a terra insieme all'avversario fuori dal tdg. A gioco fermo, i due calciatori si trovavano a terra e il Sig. Regolanti Giuliano sferrava un pugno, colpendo sul volto il n. 5 avversario, il quale successivamente glielo restituiva colpendolo anch'esso sul volto. Entrambi i calciatori non riportavano alcuna lesione e uscivano celermente dal recinto di gioco."

La ricostruzione della dinamica dell’azione come prospettata dalla società reclamante, legittima una lettura del referto arbitrale nel senso della unitarietà spazio-temporale dell’azione di gioco e della sua appendice di scontro fisico e conduce ad accogliere la considerazione, prospettata dalla società stessa, che il fatto sanzionato sia da considerarsi in collegamento con la contesa della palla e pertanto deve essere derubricato a condotta antisportiva, anche tenuto conto del comportamento dei calciatori in occasione della espulsione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it