F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0038/CSA pubblicata del 6 Novembre 2023 – SSD Cynthialbalonga
Decisione/0038/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0036/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0036/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Cynthialbalonga in data 12.10.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.10.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Marta Toti per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSD Cynthialbalonga ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Marco Mariotti dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023), in relazione alla gara di Serie D, Girone G, Cynthialbalonga / Ostia Mare Lido dell’08.10.2023.
Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per essere uscito dall'area tecnica e avere lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo dei componenti la panchina avversaria senza tuttavia colpire alcuno. (R A - R AA)”.
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo, a sostegno, che il gesto è stato posto in essere in una fase molto concitata della gara, in cui le due panchine avevano iniziato a offendersi reciprocamente e l’allenatore Mariotti, alla vista di un giocatore avversario che con le mani aveva scaraventato il pallone in tribuna, istintivamente si era tolto la borraccia dalla bocca, lanciandola nella direzione della panchina avversa, poiché in quel momento era con il busto rivolto in quella direzione, senza raggiungere alcun bersaglio.
La società Cynthialbalonga, domandando anche l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. a), del C.G.S., per avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, ha concluso chiedendo disporsi la riduzione della squalifica da 3 a 1 giornata di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 ottobre 2023 è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Marta Toti, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
- Arbitro: “su segnalazione dell'aa1 (vedi rapporto aa1) espellevo l'allenatore della squadra locale in quanto lanciava una bottiglietta piena d'acqua, cercando di colpire un componente della panchina avversaria”.
- Assistente dell'Arbitro n°1 Sig. Leonardo Mallimaci: “Al 51 st, richiamavo l'attenzione dell'arbitro per fare espellere l'allenatore della squadra locale Cynthialbalonga, Sig. Mariotti Marco, il quale, in seguito ad alcune fasi concitate della gara, uscendo dalla propria area tecnica lanciava violentemente una bottiglietta piena d'acqua in direzione della panchina avversaria, con l'intento di colpire un dirigente avversario. Fortunatamente nessuno veniva colpito dalla bottiglietta. Successivamente alla mia segnalazione, il Sig. Mariotti Marco veniva poi espulso dall'arbitro.”
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta dell’Allenatore della società reclamante, il quale ha posto in essere una condotta disciplinarmente rilevante sotto plurimi profili, essendo uscito dall’area tecnica di propria competenza, per poi lanciare con violenza una bottiglietta piena d’acqua verso la panchina avversaria allo scopo di colpire un dirigente avversario, non attinto dal corpo contundente solo fortuitamente. La dinamica dei fatti ed il contesto in cui gli stessi di sono verificati non consentono neppure l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S.
Alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce