F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0040/CSA pubblicata del 7 Novembre 2023 – ASD Sangiovannese 1927

Decisione/0040/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0050/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0050/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Sangiovannese 1927 in data 19.10.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Lucio Curzi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Sangiovannese 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Samuele Sacchini, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, Sangiovannese / San Donato Tavernelle del 15.10.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario che si trovava all'esterno del recinto di gioco, facendolo cadere a terra”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata alla realtà dei fatti.

Secondo la società Sangiovannese la condotta tenuta dal calciatore Sacchini era stata determinata dall’atteggiamento scorretto di un avversario, il quale, trovandosi fuori dal campo, si era impossessato del pallone, omettendo di restituirlo all’atleta sanzionato per procedere alla rimessa laterale, determinando così una ingiusta perdita di tempo e il conseguente gesto del Sacchini, seppur posto in essere con vigoria, volto unicamente a recuperare quanto prima il pallone per riprendere il gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2023 è stato udito l’Avv. Lucio Curzi per la reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO   

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Sacchini “Con il pallone non in gioco uscito in fallo laterale, usciva dal tdg per battere la rimessa si avvicinava ad un giocatore avversario che faceva il riscaldamento, prendendo una leggera rincorsa e lo spingeva con violenza colpendolo sul petto con violenza con entrambe le mani aperte con un colpo secco e deciso che lo faceva cadere a terra all'indietro su un tratto in cemento”.

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, a gioco fermo - attingendo con entrambe le mani il petto di un avversario che stava conducendo il riscaldamento, determinandone la caduta a terra all’indietro su di un tratto (anche a voler considerare la prospettazione della reclamante comunque) non coperto da manto erboso - reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa ed i connotati di una condotta tali da configurare la violenza del gesto.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Sacchini risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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