F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0041/CSA pubblicata del 7 Novembre 2023 – A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus – Ogliastra

Decisione/0041/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0051/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0051/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus - Ogliastra in data 20.10.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito il calciatore Piredda Marco per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus - Ogliastra ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Marco Piredda, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone G, Ostiamare / Sarrabus del 15.10.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A. (R AA)”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a 2 giornate di gara, in via subordinata, la riduzione secondo equità e giustizia.

Secondo la società Sarrabus la decisione impugnata è frutto di un equivoco, in quanto, il calciatore sanzionato, esasperato dalle continue espressioni offensive provenienti dal pubblico della squadra avversaria e innervosito dalla propria sostituzione intervenuta alcuni minuti pima, non era riuscito più a contenersi, urlando delle frasi, peraltro irrispettose e non ingiuriose, all’indirizzo del pubblico, non dell'Assistente Arbitrale. In ragione di ciò la reclamante ha anche chiesto applicarsi l’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), nonché quella di cui al comma 2, del C.G.S., in ragione della correttezza e della lealtà di comportamento che caratterizzano la vita sportiva del giocatore Piredda.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2023 è stato udito il calciatore Piredda, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione Assistente dell'arbitro n°1, che “Al 43 del 2 t richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il calciatore n 5 Piredda Marco società Sarrabus Ogliastra, poiché mi rivolgeva le seguenti parole (ma vai in culo)”.

La condotta, come sopra refertata, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure per l’indubitabile contenuto ingiurioso dell’espressione proferita dal tesserato ed in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, peraltro non ravvisandosi la ricorrenza di alcun requisito per l’applicabilità delle invocate attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e comma 2, del C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it