F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0043/CSA pubblicata del 9 Novembre 2023 – U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Decisione/0043/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0063/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Andrea Galli – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0063/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 30.10.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 37/Campionati Giovanili del 24.10.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 27.10.2023, preceduto da regolare preannuncio, la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023, con la quale è stata comminata al proprio tecnico sig. Fici Simone la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara, perché “espulso per proteste, pronunciava ripetute frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro nonché un’espressione blasfema”.
Episodio accaduto nel corso dell’incontro Triestina - Albinoleffe, disputatosi in Muggia (TS) il 22.10.2023 e valevole per il Campionato Nazionale Under 15 di Lega Pro.
La sanzione risulta così comminata sulla scorta del referto arbitrale, ove si legge che “al minuto 25 del secondo tempo il signor Fici Simone (allenatore Triestina) veniva espulso direttamente in quanto protestava in maniera continuata e vigorosa per circa tre minuti. Inoltre, mi offendeva dicendo ”testa di cazzo”. Mentre mi avvicinavo per comminare la sanzione disciplinare mi rivolgeva la parola bestemmiando. A sanzione comminata, poi, abbandonava velocemente il campo continuando però lungo tutto il tragitto a discutere sulle decisioni da me prese e accompagnava il tutto con il gesto del vaffa e le parole “ma vaffanculo”.
La reclamante sostiene che il proprio allenatore avrebbe sempre mantenuto, durante la gara, un atteggiamento corretto e rispettoso e che, in occasione dell’episodio in esame, preso dalla concitazione del momento, pur pronunciando la frase “sei scarso” o “testa di cazzo”, avrebbe solo voluto manifestare il proprio dissenso in ordine ad una decisione dell’arbitro, senza alcuna volontà lesiva dell’onore e/o della reputazione di quest’ultimo. Nega, inoltre, che il medesimo allenatore abbia pronunciato un’espressione blasfema.
La reclamante altresì sostiene che l’espressione “sei scarso”, come affermato in precedenti di questa Corte Sportiva, si risolverebbe solo in una critica all’operato dell’arbitro e che, in ogni caso, non si sarebbe tenuta nel debito conto la circostanza che il sig. Fici si era scusato con il Direttore di gara per le espressioni “sopra le righe” da lui pronunciate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è solo in parte fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Premesso che il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara, ha certamente applicato gli artt. 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S. che, rispettivamente, sanzionano la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (con la squalifica per 4 giornate) e l’utilizzo di espressione blasfema (con la squalifica di 1 giornata), non può sussistere alcun dubbio circa la corretta applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a): il Fici difatti, lungi dal limitarsi a rivolgere all’indirizzo dell’arbitro l’espressione “sei scarso” (di cui peraltro non vi è traccia nel referto), lo ha pesantemente insultato con espressioni di ben più grave tenore e di indubbia portata ingiuriosa.
Viceversa, il referto arbitrale non consente a questa Corte Sportiva (né lo consentiva al Giudice Sportivo) di valutare correttamente l’applicazione dell’art. 37, posto che ivi si afferma genericamente che l’allenatore avrebbe bestemmiato, senza tuttavia dare conto delle parole o delle frasi che avrebbero potuto integrare una blasfemia.
La decisione impugnata deve pertanto, solo sul punto, essere riformata, limitando la sanzione alla squalifica per 4 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce