FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SHERA VUCANI PRATA CALCIO FG ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 853 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Samuele SHERA, Leon VUCANI, e della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUELE SHERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quindicesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un calcio il sig. Alberto Fusina, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico, mentre l’azione di gioco si svolgeva in altra zona del terreno di gioco;

LEON VUCANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un pugno al volto il sig. Eliseo Dardengo, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico;

PRATA CALCIO F.G. A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Shera Samuele e Vucani Leon;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele SHERA, Leon VUCANI e dal Sig. Paolino ZANUTTO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele SHERA, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Leon VUCANI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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