FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUGGIERO SAVANELLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 LUIGI GIOVANNI RUGGIERO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente senza addurre giustificazione;

SALVATORE SAVANELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente senza addurre giustificazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luigi Giovanni RUGGIERO e sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SAVANELLI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it