FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRIECO SS AUDACE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 983 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola GRIECO, e della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA GRIECO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Audace Cerignola S.R.L.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – CERTIFICAZIONE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO – lett. a), punto 1), sub. f) de “il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023” pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato U15 femminile, assunto con apposita dichiarazione del 07.06.22 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2022/2023; tutto ciò provato e verificato per mezzo del Comunicato Ufficiale n. 56 del 16 settembre 2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC dal quale si evince la mancata partecipazione della soc. SS Audace Cerignola al Campionato U15 femminile 2022/2023 (Gruppo 12 – Regione Puglia);

SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Nicola Grieco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola GRIECO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola GRIECO, e di € 10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

 

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