FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUALTIERI ZORZA US SAN LUIGI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI, Edoardo ZORZA, e della società US SAN LUIGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO GIUSEPPE GUALTIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. San Luigi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione della stagione sportiva 2022 - 2023, al sig. Edoardo Zorza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell’11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell’11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

EDOARDO ZORZA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. San Luigi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della U.S. San Luigi militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione nella stagione sportiva 2022 - 2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell’11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell’11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

US SAN LUIGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Gualtieri Giorgio Giuseppe e Zorza Edoardo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI e Edoardo ZORZA, e dal Sig. Nunzio Giovanni Mollica, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SAN LUIGI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio Giuseppe GUALTIERI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Edoardo ZORZA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US SAN LUIGI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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