FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FICHERA SSD SICURLUBE FUTSAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 895 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea FICHERA, e della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA FICHERA, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato con la società ASD Futsal Regalbuto, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 17.12.2022 e precisamente al termine della gara Futsal Regalbuto - Polisportiva Futura, valevole per il campionato di serie A2 di calcio a 5, disputatosi presso il Palasport "Papa Giovanni Paolo II di Regalbuto" in Regalbuto (EN), con fare aggressivo e impetuoso, spintonato il dirigente accompagnatore della società Polisportiva Futura, sig. Mallamaci Filiberto Loren, facendolo cadere a terra;

SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti suesposti, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FICHERA, e dal Sig. Armando Fichera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea Fichera, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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