FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ACCETTURO CAPOCCHIANO DI TOMMASO ASD REAL ZAPPONETA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e della società ASD REAL ZAPPONETA, avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO ACCETTURO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 9, e con l’utilizzo del documento di quest’ultimo;
GIOVANNI CAPOCCHIANO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 9, e con l’utilizzo del documento di quest’ultimo;
MICHELE DI TOMMASO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta, alla gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara dello stesso, in particolare, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo e del documento d’identità del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 9;
ASD REAL ZAPPONETA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Paolo Accetturo, Giovanni Capocchiano e Michele Di Tommaso;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e dal Sig. Mario De Marinis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL ZAPPONETA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Paolo ACCETTURO, di 6 (sei) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Giovanni CAPOCCHIANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele DI TOMMASO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per la società ASD REAL ZAPPONETA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.