FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 98/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da APD PSM RAPALLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.P.D. PSM RAPALLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.P.D. PSM RAPALLO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere alcuni propri sostenitori: i) al termine della gara A.P.D. PSM Rapallo – A.S.D. Superba Calcio del 9 ottobre 2021, valevole per il girone B del campionato Allievi Provinciali U16 del Comitato Regionale Liguria, tentato di aggredire armati di bastoni alcuni tesserati dalla A.S.D. Superba Calcio nell’area esterna immediatamente adiacente l’impianto sportivo nel quale si è disputato l’incontro; ii) al termine della gara A.P.D. PSM Rapallo – A.S.D. Superba Calcio del 22 ottobre 2022, valevole per il girone C del Campionato Juniores Interprovinciali del Comitato Regionale Liguria, tentato di entrare in contatto con i calciatori della A.S.D. Superba Calcio mentre gli stessi rientravano negli spogliatoi, nonché per aver sputato nei confronti di alcuni di essi. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alina LEPORATI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P.D. PSM RAPALLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PSM RAPALLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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