F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 091/TFN – SD del 13 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimenti nn. . 9557/33pf 23-24/GC/CAMS/ep e 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep nei confronti del sig. Simone Servetti e della società FBC Casale ASD – Reg. Prot. 79-84/TFN-SD

Decisione/0091/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2023-2024

Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 novembre 2023, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 9557/33pf 2324/GC/CAMS/ep del 10 ottobre 2023, depositato il 12 ottobre 2023 e n. 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep del 12 ottobre 2023, depositato il 13 ottobre 2023, riuniti in udienza, nei confronti del Sig. Simone Servetti e della società FBC Casale ASD,

la seguente

DECISIONE

I deferimenti

La Procura Federale, con provvedimento n. 9557/33pf 23-24/GC/CAMS/ep del 10 ottobre 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.B.C. Casale A.S.D., per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Giuseppe Sangregorio, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 202/2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Marco Sesia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 203/2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la società F.B.C. Casale A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Simone Servetti, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

Inoltre, la Procura Federale, con provvedimento n. 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep del 12 ottobre 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.B.C. Casale A.S.D., per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver omesso di pagare ai calciatori Amedeo Barbagiovanni, Mihovil Franetovic, Moreno Guillermo Perez le somme stabilite dalle decisioni della Commissione Accordi Economici prott. CAE rispettivamente 113 bis/2022-23, 119 bis/2022-23 e 104 bis/2022-23 nel termine di 30 giorni dalle notifiche di dette decisioni, tutte avvenute il 19.05.2023;

2) la società F.B.C. Casale A.S.D., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Simone Servetti, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Con segnalazione del Dipartimento Interregionale della LND del 27.6.2023 veniva rappresentato alla Procura Federale che la società F.B.C. Casale A.S.D. non aveva provveduto ad inviare, nei termini previsti dall'art. 94ter, comma 13, delle NOIF, le liberatorie dei pagamenti disposti dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 202/2023, pubblicato con C.U. n. 3/2023, e con lodo prot. 203/2023, pubblicato con C.U. n. 3/2023.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. al sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.B.C. Casale A.S.D.:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Giuseppe Sangregorio, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 202/2023, pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Marco Sesia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 203/2023, pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società F.B.C. Casale A.S.D. per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Servetti, legale rappresentante p.t. della società.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i soggetti indagati non facevano pervenire memoria difensiva, né avanzavano richiesta di essere ascoltati.

La Procura, pertanto, notificava il sopra richiamato deferimento n. 9557/33pf 23-24/GC/CAMS/ep del 10 ottobre 2023.

Con altra nota datata 20.06.2023, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti segnalava altresì alla Procura Federale che la società F.B.C. Casale A.S.D. non aveva provveduto a pagare ai calciatori Amedeo Barbagiovanni, Mihovil Franetovic e Moreno Guillermo Perez le somme stabilite dalle decisioni della Commissione Accordi Economici prott. Cae rispettivamente 113 bis/2022-23, 119 bis/2022-23 e 104 bis/2022-23, nel termine di 30 giorni dalle notifiche di dette decisioni, tutte avvenute il 19.05.2023.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. al sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.B.C. Casale A.S.D. la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver omesso di pagare ai calciatori Amedeo Barbagiovanni, Mihovil Franetovic, Moreno Guillermo Perez le somme stabilite dalle decisioni della Commissione Accordi Economici prott. CAE rispettivamente 113 bis/2022-23, 119 bis/2022-23 e 104 bis/2022-23 nel termine di 30 giorni dalle notifiche di dette decisioni, tutte avvenute il 19.05.2023

2. la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società F.B.C. Casale A.S.D. per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Servetti, legale rappresentante p.t. della società.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i soggetti indagati non facevano pervenire memoria difensiva, né avanzavano richiesta di essere ascoltati.

La Procura, pertanto, notificava il sopra richiamato deferimento n. 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep del 12 ottobre 2023.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, non venivano compiute attività difensive da parte dei soggetti deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 07.11.2023 è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato al contenuto dei due atti di deferimento ee ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Simone Servetti, complessivi mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- nei confronti della società FBC Casale ASD, complessivi punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei due procedimenti di cui ai deferimenti prot. n. 9557/33pf 2324/GC/CAMS/ep, del 10 ottobre 2023, e n. 9781/26pf23-24/GC/CAMS/ep, del 12 ottobre 2023, in ragione della connessione soggettiva e della natura delle contestazioni mosse.

Passando al merito dei procedimenti, si evidenzia che l’istruttoria svolta ha consentito di accertare la responsabilità dei soggetti deferiti.

In particolare, risulta dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini che:

- con Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND n. 202/2023 del 25.5.2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società F.B.C. Casale A.S.D. con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023, la società deferita è stata condannata al pagamento in favore del sig. Giuseppe Sangregorio della somma di 13.546,00;

- con Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND n. 203/2023 del 25.5.2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicato alla Società F.B.C. Casale A.S.D. con notifica perfezionatasi in data 26.5.2023 la società deferita è stata condannata al pagamento in favore del sig. Marco Sesia della somma di 37.114,00;

- il sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.B.C. Casale A.S.D., ha omesso di provvedere ai dovuti pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei suddetti lodi, previsto dall’art. 94ter comma 13 delle NOIF.

In ragione dell’omesso dovuto pagamento, sussiste la violazione da parte del sig. Simone Servetti dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., e la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della società F.B.C. Casale A.S.D. per la condotta posta in essere dal sig. Servetti, dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti.

Allo stesso modo, sussiste la responsabilità dei deferiti per i fatti accertati così come contestati dalla Procura  Federale, non avendo il sig. Simone Servetti, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.B.C. Casale A.S.D., provveduto ai pagamenti - entro il termine previsto dall’art. 94ter comma 11 delle NOIF – disposti con le decisioni della Commissione Accordi Economici prott. CAE 113 bis/2022-23, 119 bis/2022-23 e 104 bis/2022-23 adottate su istanza rispettivamente dei calciatori Amedeo Barbagiovanni, Mihovil Franetovic e Moreno Guillermo Perez.

Anche in ragione di tale omesso dovuto pagamento, il sig. Simone Servetti è tenuto a rispondere della violazione dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F. e sussiste la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della società F.B.C. Casale A.S.D. per la condotta posta in essere dal sig. Servetti, dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso e in ragione della cornice edittale prevista dall’art. 31 commi 6 e 7 del CGS, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti nell’odierna udienza, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Simone Servetti, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- per la società FBC Casale ASD, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                              Carlo Sica

 

 

Depositato in data 13 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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