F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 093/TFN – SD del 14 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9763/1132bispf22-23/GC/SA/blp nei confronti del sig. Florindo Taffarel – Reg. Prot.82/TFN-SD

Decisione/0093/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0082/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9763/1132bispf2223/GC/SA/blp del 12 ottobre 2023, nei confronti del sig. Florindo Taffarel,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 9763/1132bispf22-23/GC/SA/bip del 12 ottobre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Florindo Taffarel, all’epoca dei fatti allenatore tesserato della società ASD Spartak Futsal Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47 comma 1 del Regolamento della L.N.D. per non aver preso parte alla gara Spartak Futsal Femminile – Pucetta Calcio, disputata in data 5 febbraio 2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 Girone C della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come può evincersi dalla distinta gara acquisita agli atti.

La fase istruttoria

In data 15.06.23, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1132pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della Società Spartak Futsal Femminile nel corso della s.s. 2022-2023”.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 del 6.6.2023 e la decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata con CU n. 9/CG del 9.5.2023, nonché il foglio di censimento della Società ASD Futsal Wolves (ora ASD Spartak Futsal Femminile) per la ss 22-23.

Con la nota suddetta, il Giudice Sportivo, avv. De Renzis, all’esito della decisione della Commissione di Garanzia di cui al CU n. 9/CG, trasmetteva alla Procura Federale un elenco delle società di Calcio a 5 che, nella seconda parte della stagione 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore, nonché n. 197 referti di gara riferibili alle singole società sportive.

All’esito di tale acquisizione documentale, la Procura Federale, in data 1°.9.2023, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari in capo, per quanto di interesse, alla Società ASD Spartak Futsal Femminile, notificava l’avviso di conclusione indagini ai sigg.ri Andrea Ciccone, Presidente della società, Marco Grillo, dirigente accompagnatore della stessa e Florindo Taffarel, allenatore tesserato; poiché risultava che la società non aveva fornito la prova della formale trasmissione al Taffarel della CCI, che gli era stata notificata alla Pec della società ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. A) inciso 2) CGS, con provvedimento del 31 agosto 2023 disponeva la separazione della posizione del Taffarel con la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale. Successivamente la notifica della CCI al Taffarel si perfezionava.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza dell’8 novembre 2023, il Taffarel faceva pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 20.10.2023 a firma del proprio difensore avv. Gaetano Aita, con la quale, nel chiedere il proscioglimento, deduceva che, all’esito della gara tra la società che allenava e la Woman Napoli C5 del 29.01.2023, egli era stato squalificato per due giornate (provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul CU Divisione Calcio a 5 n. 574 del 1° febbraio 2023, che depositava), per cui non aveva preso parte alla gara del 5 febbraio 2023, che era stata immediatamente successiva a quella del 29 gennaio 2023, in quanto squalificato.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 novembre 2023, svoltasi in videoconferenza, partecipavano per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Boscarino e per il Taffarel l’avv. Gaetano Aita.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, rendeva edotte le parti che questo Tribunale, nel decidere casi analoghi, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale; entrambe le parti si rimettevano alla decisione del Tribunale.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover dichiarare anche in questo caso la propria incompetenza funzionale a decidere il presente procedimento.

Come emerge da altre fattispecie esaminate da questo Tribunale, la vicenda in oggetto trae origine dalla trasmissione da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, avvenuta il 6 giugno 2023, di una nota con la quale si invitava la Procura Federale a procedere, per quanto di competenza, all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti delle società di Calcio a 5 che, nel corso della seconda parte della ss 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore.

Occorre preliminarmente osservare che tale nota faceva seguito alla decisione della Commissione Federale di Garanzia, resa all’esito del procedimento  disciplinare pendente nei confronti  del suddetto Giudice Sportivo avv. De Renzis, promosso  dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per aver omesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all’assenza dell’allenatore e definito con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento.

Nel corso di codesto procedimento, il deferito, oltre a rappresentare l’enorme “mole di lavoro da svolgersi in un arco di tempo minimo”, eccepiva l’infondatezza dell’addebito “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23 di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”. A conferma di tale assunto difensivo, rappresentava altresì come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del GS nei confronti di società di calcio a 5 prive di un allenatore in panchina.

Alla luce delle suddette deduzioni, è dato pertanto evincersi inequivocabilmente come il GS abbia regolarmente preso contezza delle diverse distinte di gara, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, in quanto non previsto dal dettato testuale del CU n. 1 22/23.

Tale assunto viene altresì ribadito nella segnalazione trasmessa alla Procura Federale, nella quale il GS riferisce testualmente: “considerato che, come già a suo tempo evidenziato in sede difensiva nel procedimento disciplinare sorto a mio carico, non sono in grado di assumere direttamente provvedimenti disciplinari a carico delle società che non risultano aver inserito in distinta l’allenatore in una gara a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 2022/2023 della Divisione calcio a cinque, in cui ci si riferisce al solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico senza determinare sanzioni per l’assenza dell’allenatore in campo, a differenza di altri obblighi per i quali vengono previste specifiche sanzioni, essendo eventualmente sanzionabile solo il mancato affidamento della squadra ad in tecnico per l’intera stagione sportiva”.

In merito alle richiamate determinazioni del GS, non può non sottolinearsi come, solo con il CU n. 62 ss 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara.

Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.

Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato.

Siffatta impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove si è ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Inoltre, proprio per la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale.

Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”.

Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 91/CFA/2020/2021), la natura eccezionale della citata disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”;  e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.

Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS.

Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.

La declaratoria di incompetenza funzionale esime, infine, il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 14 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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