F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 096/TFN – SD del 17 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 8111/1073pf 22–23/GC/SA/ep nei confronti della sig.ra Patrizia Diodati, del sig. Serafino Caucci e della società SSDARL Tivoli Calcio 1919 – Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione/0096/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8111/1073pf 22– 23/GC/SA/ep del 26 settembre 2023, depositato il 27 settembre 2023, nei confronti della sig.ra Patrizia Diodati, del sig. Serafino Caucci e della società SSDARL Tivoli Calcio 1919,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 8111/1073pf22-23/GC/SA/ep del 6 settembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

"1) la sig.ra Diodati Patrizia, all’epoca dei fatti tesserata in qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante pro tempore della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa formalmente disposto, quale amministratore unico della Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 – matr. 953836, l’esclusione del calciatore sig. Vincenzo Bozzaotre, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D.ARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 20.2.2023 e fino al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, consentito e/o comunque non impedito che, il sig. Caucci Serafino, soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società dalla stessa rappresentata, disponesse l’esclusione del calciatore sig. Vincenzo Bozzaotre, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo con decorrenza dal 20.02.2023 e fino al 30.06.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;

2) il sig. Caucci Serafino, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso effettivamente e senza titolo alcuno, in quanto soggetto non appartenente alla compagine societaria, disposto l’esclusione del calciatore sig. Vincenzo Bozzaotre, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 20.2.2023 e fino al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;

3) la società SSDARL Tivoli Calcio 1919 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Diodati Patrizia e dal sig. Serafino Caucci, come descritti nei precedenti capidi incolpazione."

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta tenuta dalla Società Tivoli Calcio 1919 nei confronti del tesserato Vincenzo Bozzaotre nel corso dell'attuale stagione sportiva”, risulta iscritto nel registro della Procura federale in data 31.5.2023 al n. 1073 pf 22-23.

Nel corso delle indagini, sentiti i signori Vincenzo Bozzaotre, Carlo Cotroneo, Marco Sfanò, Paolo Capodaglio e Patrizia Diodati, come da verbali in atti, sono stati acquisiti il foglio di censimento della società SSDARL Tivoli Calcio; l’esposto inoltrato dal sig. Vincenzo Bozzaotre; l’accordo economico intervenuto tra quest’ultimo e la società deferita per la stagione sportiva 2022-2023; la raccomandata a mano del 15.3.2023 indirizzata al sig. Bozzaotre; la corrispondenza intercorsa tra il difensore del tesserato e quello della società; la dichiarazione sottoscritta in data 29.6.2023 con  cui il Bozzaotre, per il tramite del difensore, comunicava di non avere più interesse alla prosecuzione dell’instaurato procedimento disciplinare.

La Comunicazione di conclusione delle indagini del 16.8.2023 risulta essere stata ritualmente notificata alle parti.

All’esito della CCI, la sig.ra Diodati, con memoria in data 30.8.2023, ha contestato essere il sig. Caucci Serafino il “Patron” della società ed il soggetto che avrebbe comunicato al Bozzaotre la sua esclusione dalla rosa, asseritamente comunicata da Sabucci Giuseppe e, nel merito, contestato la fondatezza del deferimento, imputando unicamente al comportamento irriguardoso del tesserato ed alla relazione dello staff tecnico la decisione di escluderlo dalla rosa della prima squadra. Il sig. Serafino Caucci non ha chiesto di essere sentito, né inviato memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 26.10.2023, la sig.ra Diodati Patrizia ed il sig. Serafino Caucci, con memoria ex art. 85, co. 1, CGS richiamato il contenuto della precedente memoria, cui si sono riportati e, lamentata la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi in sede di indagine, che a loro dire avrebbero dovuto indurre la Procura Federale alla richiesta di archiviazione, hanno chiesto l’escussione dei testi indicati nella separata lista allegata allo scritto difensivo e concluso per il loro proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 26.10.2023, in accoglimento della richiesta della difesa dei deferiti, che ha rappresentato un concomitante impegno professionale, la trattazione è stata rinviata  al 9.11.2023.

All’udienza del 9.11.2023, tenuta in modalità videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale e, per i deferiti, gli Avv.ti Laura Valentina Mascioli e Carlo Sartini.

L’Avv. Avagliano ha evidenziato la mancata emersione delle ragioni della esclusione del tesserato Bozzaotre dalla rosa di prima squadra, considerato che i comportamenti di cui questi si sarebbe asseritamente reso responsabile, incluso il contenuto della chat intrattenuta con la sig.ra Patrizia Diodati, attengono tutti ad un momento successivo alla sua esclusione.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi al deferimento, ha quindi chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Patrizia Diodati, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per il sig. Serafino Caucci, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la SSDARL Tivoli Calcio 1919, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

I difensori dei deferiti, ribadita la mancata valorizzazione della dichiarazione del tecnico Cotroneo, che avrebbe fatto riferimento alla non utilizzabilità del tesserato per motivi tecnici, hanno escluso la rilevanza disciplinare della mera esclusione dalla rosa, perché non reiterata nel tempo, improduttiva di danni di natura psicologica e, comunque, adottata in relazione a profili di natura tecnica.

Hanno quindi insistito nella richiesta di proscioglimento.

All’esito del dibattimento, il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti nei termini di seguito esposti.

Il procedimento trae origine dall’esposto inviato in data 3.5.2023 dal sig. Vincenzo Bozzaotre tramite il suo difensore.

Questi ha premesso:

- di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza 20.02.2023, con la società SSDARL Tivoli Calcio 1919 (militante nel campionato di serie D), con cui ha sottoscritto regolare accordo economico ex art. 94 ter NOIF depositato presso gli Uffici della LND, per l’importo complessivo di 3.000,00;

- che dalla data del 14.03.2023, in palese violazione della normativa federale, ovvero dell’art. 91 NOIF, nonché degli art. 3, 6 e 7 del protocollo d’intesa AIC/LND del 21.10.2014, e in assenza di alcuna legittima giustificazione, la compagine sportiva gli impediva di svolgere la corretta, convenuta e dovuta attività sportiva, dapprima precludendogli l’accesso all’impianto sportivo e, successivamente, invitandolo a partecipare esclusivamente agli allenamenti della squadra Juniores e Under 17;

- che le motivazioni di tale provvedimento vanno individuate nella volontà della compagine sportiva di “alleggerirsi” del compenso pattuito e nel “conseguente mancato accoglimento di tale richiesta”;

- di essersi opposto con pec del 24.03.2023 alle disposizioni societarie, con contestuale richiesta di immediato reintegro in prima squadra e di versamento dei compensi maturati;

- di essersi comunque presentato nuovamente al campo di allenamento per svolgere le sedute con la Juniores pur in presenza di un’evidente “degradazione dell’attività sportiva di preparazione, addestramento ed allenamento”, peraltro accompagnata dal tentativo di dissuaderlo dalla partecipazione di detti allenamenti facendogli mancare “addirittura il materiale tecnico per svolgerli”; - che i tentativi di comporre bonariamente la vicenda non avevano sortito effetto alcuno, nonostante l’ampia disponibilità dimostrata, sebbene costretto ad allenarsi con la squadra Juniores ed in assenza di compensi.

L’attività istruttoria ha confermato il contenuto dell’esposto e, con esso, la illiceità del comportamento lamentato.

Nonostante il tesseramento ed il successivo accordo economico del 14.3.2023, il tesserato Bozzaotre veniva di fatto escluso dalla rosa di prima squadra ed invitato ad allenarsi con le squadre Juniores e Under 17.

La circostanza, in disparte l’esclusione tecnica dalla gara Portici - Tivoli del giorno 11.3.2023, di cui apprendeva nella immediatezza della stessa, gli veniva riferita dal sig. Serafino Caucci, che Bozzaotre, i tesserati Colantoni Francesco Paolo, Sfanò Marco e, ancora,  Cotroneo Carlo  (allenatore nel periodo marzo/giugno 2023: nds) indicano essere il “Patron” del sodalizio. Sebbene Cotroneo Carlo abbia riferito della mancata utilizzazione del Bozzaotre per “scelta tecnica”, le motivazioni addotte dalla società nella raccomandata a mano del 15.3.2023 rifiutata dal calciatore (“atteggiamenti e comportamenti non in linea con una condotta volta al rispetto dell’etica professionale ed a seguito relazione staff tecnico inerente alcune e diverse sue criticità”), non hanno trovato conferma.

Tutti i soggetti auditi hanno infatti riferito di un comportamento del Bozzaotre “ esemplare” nei confronti della dirigenza e degli altri calciatori (v. dichiarazione Sfanò Marco).

A tutto voler concedere, dunque, quand’anche il Bozzaotre, nel momento in cui gli è stata comunicata l’esclusione dalla rosa della prima squadra, possa avere avuto una particolare reazione, di tale asserita reazione ovvero “aggressione”, come definita dai deferiti, non risultano essere state dedotte, né allegate, circostanze tali da non consentirne “più” l’integrazione nella rosa della prima squadra, espressamente denegata con la raccomandata a mano del 15.3.2023.

Di alcun supporto sul punto, inoltre, le tesi difensive dei deferiti, ancorate a presunti comportamenti del Bozzaotre. Trattasi, infatti, di comportamenti successivi alla comunicazione della sua esclusione dalla rosa della prima squadra, quali, a titolo meramente esemplificativo, le conversazioni a mezzo WhatsApp con la presidente Diodati Patrizia datate 16.4.2023, ovvero l’atteggiamento avuto nei confronti del responsabile dell’agriturismo presso cui soggiornava, onde si appalesano inammissibili le prove orali richieste, peraltro genericamente articolate, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ed ininfluenti.

Per vero, i deferiti hanno anche lamentato la mancata convocazione del sig. Serafino Caucci ai fini della sua audizione da parte della Procura federale.

Vi è che questi, pur attinto dalla CCI, non ha però richiesto di essere sentito, né di inviare una memoria difensiva.

Non si vede, quindi, di cosa oggi possa lamentarsi, ritenuto che tale scelta, peraltro, non gli ha in alcun modo precluso l’esercizio del diritto di difesa.

In definitiva, resta accertata la violazione dell’art. 4, comma 1, GGS in via autonoma ed in relazione all’art. 91 delle NOIF, norma, la seconda, che impone alle società, “in relazione alla Serie di appartenenza […. ] (di) assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento” (comma 1), sotto comminatoria, in caso di inosservanza “degli obblighi derivanti dalle  norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo” di  “deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari” (comma 2).

Resta altresì accertata la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS da parte della sig.ra Diodati Patrizia per avere consentito al sig. Caucci Serafino il compimento dei fatti al medesimo ascritti con il capo di incolpazione.

Dei fatti ascritti alla sig.ra Patrizia Diodati ed al sig. Serafino Caucci, risponde anche la SSDARL Tivoli Calcio 1919 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, co. 1 e 2, CGS.

In punto sanzioni, da ultimo, il Collegio ricorda che spetta “all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto fra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari. […]. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio” (Coll. garanzia CONI - dec. n. 40 depositata l’8.5.2023).

La sanzione, ovviamente, deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e, tanto, comporta che sia “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

In ragione di quanto precede, pertanto, positivamente valutato ex art. 12, co. 2, CGS il comportamento della società, che ha comunque adempiuto agli obblighi di natura economica nascenti dal contratto, e tenuto conto del breve periodo di contrattualizzazione, sorto solo a febbraio 2023, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Patrizia Diodati, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Serafino Caucci, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società SSDARL Tivoli Calcio 1919, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2023.

 

Depositato in data 17 novembre 2023.

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE        

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 17 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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