F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 097/TFN – SD del 17 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 5315/ss23-24 nei confronti dei sig.ri Omissis – Reg. Prot. 45/TFN-SD

Decisione/0097/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0045/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 5315/ss23-24 del 29 agosto 2023, depositato il 30 agosto 2023 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 26/01/2023 al n. 538pf22-23), nei confronti dei sig.ri < omissis >     e  < omissis >  la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con  provvedimento del 29 agosto 2023 indicato in epigrafe, il Procuratore Nazionale dello Sport applicato ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il Sig. < omissis > , all’epoca dei fatti tesserato per la società US Livorno 1915, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento, tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI, previsto dall’art. 3 co. 1 del C.G.S., con gli artt. 2 e 5 co.1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per essere stati gli stessi destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di Milano, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo;

- il Sig. < omissis >, all’epoca dei fatti tesserato per la società US Livorno 1915, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento, tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI, previsto dall’art. 3 co. 1 del C.G.S., con gli artt. 2 e 5 co.1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per essere stati gli stessi destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di Milano, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

La fase istruttoria

Il procedimento è stato iscritto nel relativo registro della Procura Federale in data 26 gennaio 2023, a seguito dell’acquisizione di notizie stampa relative all’emissione di misure cautelari , da parte del GIP del Tribunale di Milano, nei confronti degli odierni deferiti.

La Procura Federale, tuttavia, in data 17 febbraio 2023, rappresentava alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di archiviazione.

In data 16 marzo 2023 la Procura Generale dello Sport, ritenendo che i comportamenti censurati, sebbene posti in essere in ambito extra sportivo, fossero di rilevanza e gravità tali da ledere i doveri fondamentali ed obbligatori di lealtà, correttezza e probità di cui al codice di comportamento sportivo del Coni, anche con riferimento all’art. 11 del cennato codice, invitava la Procura Federale a procedere per il seguito di competenza, avviando l’azione disciplinare nei loro confronti.

La Procura Federale, in data 12 maggio 2023, ribadiva  il proprio intendimento di archiviazione sulla scorta delle motivazioni meglio evidenziate a pag. 3 del deferimento.

Ciò comportava l’avocazione del procedimento da parte della Procura Generale dello Sport, ex art.12 quater, comma 4 della Statuto CONI  ed art. 51 comma 6 del CGS CONI,  che procedeva, quindi, alla notifica della comunicazione di conclusione indagini ed al successivo deferimento nei confronti degli odierni deferiti.

A supporto delle proprie argomentazioni, il requirente ha richiamato la normativa – entrata in vigore in data 31 agosto 2022 – di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 39, il cui art. 16 impone alle Federazioni sportive nazionali di redigere linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e dispone,  fra le altre cose, che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite debbano prevedere specifiche sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per specifici reati fra cui anche quello per il quale sono indagati gli odierni deferiti.

Ha richiamato, poi, l’art. 33 comma 6, del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 che prevede disposizioni a tutela dei minori, imponendo, al datore di lavoro che intenda utilizzare lavoratori volontari o professionali in attività sportive che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato del casellario giudiziale anche al fine di appurare l’esistenza di condanne per reati  a sfondo sessuale perpetrati nei confronti di minori.

Dall’insieme di tale quadro così delineato, la Procura Generale dello Sport ha ritenuto che discenda uno specifico obbligo, per la Federazione sportiva nazionale di riferimento, di adottare specifiche sanzioni disciplinari anche in assenza di sentenza di condanna, in ragione della circostanza che, in ragione anche dell’acclarata eco mediatica prodotta dalla notizia, le condotte concretamente poste in essere nel caso di specie non potrebbero essere ritenute estranee al contesto sportivo.

Pertanto, ha ritenuto sussistente la violazione delle disposizioni sopra indicate, procedendo al deferimento.

La fase predibattimentale

I deferiti si sono costituiti con il patrocinio degli Avv.ti Luca Bronzato ed Andrea Scalco, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione e/o di competenza di questo Tribunale, richiamando, in primo luogo l’iter procedimentale già esposto in fatto. Hanno evidenziato l’assenza di una specifica norma federale sanzionatrice delle condotte richiamate dalla Procura Generale dello Sport, ponendo l’accento sulla data di entrata in vigore della normativa citata dal requirente, posteriore rispetto ai fatti di casa e, quindi, insuscettibile di applicazione retroattiva. 

Hanno sostenuto, inoltre, la non immediata precettività delle disposizioni richiamate, in assenza di specifica attuazione da parte della FIGC, evidenziando anche quanto statuito dalla recente giurisprudenza endofederale, rimarcando, quindi l’irrilevanza e la non riferibilità delle condotte contestate all’attività sportiva.

La difesa congiunta dei deferiti ha, poi,  invocato la sospensione del presente procedimento in attesa di quello penale in quanto basato e fondato esclusivamente sull’accertamento dei fatti attualmente sottoposti al sindacato del giudice penale.

Nel merito ha escluso la responsabilità delle condotte ascritte ai deferiti, allo stato degli atti, in quanto il cartello accusatorio sarebbe basato su un’attività di indagine asseritamente ritenuta lacunosa e priva di riscontri certi.

Ha chiesto, in conclusione la condanna alle spese della Procura Generale dello Sport ex art. 55 CGS FIGC

Il dibattimento

All’udienza del 9 novembre 2023 è comparso il Procuratore Nazionale dello Sport applicato il quale, dopo aver preliminarmente evidenziato, alla luce dell’art.52 comma 1 CGS CONI, l’avvenuto rispetto dei termini prescritti dalla normativa per l’emissione del deferimento, ha ampiamente argomentato in ordine alle imputazioni già individuate nell’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. < omissis > , anni 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. < omissis > , anni 1 (uno) di squalifica.

La difesa dei deferiti ha insistito per l’accoglimento delle tesi indicate negli scritti difensivi

La decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte, ma rilevabile anche d’ufficio giusta rinvio del Codice di Giustizia CONI - richiamato espressamente del Codice di Giustizia FIGC – ai principi ed alle norme generali del codice civile.

Ritiene questo Tribunale, pur prendendo atto delle approfondite argomentazioni esposte dal Procuratore Nazionale applicato, che facendo leva sugli indubbi profili di gravità e delle inevitabili ripercussioni di carattere sociale delle condotte asseritamente ascritte agli odierni deferiti ha richiesto un adeguato trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo sportivo, che l’eccezione sia fondata. Sul punto, infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall’orientamento già fatto proprio con la pronuncia n. 40 depositata in data 11 agosto 2023 che, dopo una attenta ricognizione del quadro normativo e dei rapporti fra ordinamento statale ed ordinamento sportivo ha concluso, in fattispecie pressocchè analoga nel senso che “Ferma l’oggettiva e assai rilevante gravità delle condotte, per come prospettate nell’atto di deferimento, l’irrogazione di sanzioni che a tale gravità si correlino presuppone pur sempre la riferibilità o riconducibilità dei singoli contegni a un’attività propriamente sportiva; cosa che non sussiste nel caso che ne occupa, invero sussumibile nell’alveo della sfera privata dell’odierno deferito. Difetta quel nesso con l’ordinamento domestico, riflesso in una norma ad hoc, che radica la giurisdizione di questo Tribunale, per rivestire i fatti controversi rilevanza per il solo ordinamento statale. Né a dissimili conclusioni conduce il richiamo all’art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, pure compiuto nel deferimento; articolo a tenore del quale, per quanto di interesse……. Il disposto è senz’altro meritevole di attenzione siccome capace di conformare l’attività sportiva ai principi del fair play e di allineare l’ordinamento sportivo a quei canoni di prevenzione che sottendono lo schema di ‘compliance 231’ (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), il risk assessment connotante il settore della privacy e – non da ultimo – la novella sugli adeguati assetti di cui all’art. 2086, comma 2, del codice civile (su cui la Relazione 15 settembre 2022, n. 87 della Suprema Corte di Cassazione). Si tratta, nondimeno, di norma programmatica, entrata in vigore successivamente ai fatti contestati, che – fermo il riferimento, compiuto dal comma 5 dell’art. 16 cit., alle sentenze di condanna divenute res judicata – presuppone l’attuazione puntuale degli organi federali, cui spetta implementare un sistema di compliance che adeguatamente prevenga fatti lesivi della libertà personale degli stessi terzi che vengano in contatto con i tesserati. Il tenore della disposizione, pur rilevante in chiave sistematica, conferma il difetto di norme immediatamente precettive (e non meramente programmatiche) che, all’esito di una valutazione – rimessa al legislatore federale – di ragionevole rilevanza dei contegni per l’ordinamento domestico, comminino sanzioni in relazione a condotte come quelle in contestazione” (cfr. Tribunale Federale nazionale, Sez. disc., 11 agosto 2023, n.40/TFNSD-2023-2024).

Le questioni riproposte in questa sede dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, quindi, sono già state attentamente esaminate da questo Tribunale.

Argomentazioni ulteriormente rinforzate anche da quanto recentemente statuito dalla Corte Federale d’Appello con riferimento alle richiamate normative di rango legislativo da parte del requirente.

Al riguardo, infatti, il giudice endofederale di seconde cure ha evidenziato che:

“A questo proposito, va osservato che: - per i reati contemplati, il comma 5 si riferisce alle conseguenze disciplinari di condanne passate in giudicato, che non è dato riscontrare nel caso di specie; - l’aggiunta al decreto legislativo - ad opera del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - dell’art. 17 bis, per effetto della quale le disposizioni del decreto legislativo medesimo si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022, rende inapplicabile il d. lgs. n. 39/2021 ratione temporis; - all’art. 16 non è stata data ancora attuazione nell’ordinamento della FIGC. Del che ci si deve rammaricare, ma anche trarne le debite conclusioni rispetto al diritto vigente, nel senso che hoc iure utimur e che la mancata iniziativa del legislatore federale non può essere superata con una operazione interpretativa che sarebbe eccessivamente disinvolta”. (Corte Fed. D’App., SS.UU., 21 settembre 2023, n.39/CFA/2023-2024).

Né appare coincidente con l’oggetto del presente giudizio il richiamo all’art. comma 7, del d. lgs. n. 36/2021, disposizione volta a garantire l’integrità del lavoratore sportivo ai fini costitutivi ed estintivi del rapporto di lavoro e non già volta ad individuare specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di condotte riconducibili alle condotte ivi ascritte.

Va ribadito, in conclusione, che il richiamo all’art. 4 comma 1 C.G.S. quale norma disciplinare asseritamente violata, de iure condito, mal si attaglia alla fattispecie qui contestata limitando il proprio ambito applicativo a ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, peraltro secondo quanto previsto dall’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI.

In assenza, quindi, allo stato, di una specifica disposizione endofederale volta a sanzionare le condotte, indubbiamente deplorevoli, asseritamente ascritte ai deferiti, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale non titolato a decidere sulle condotte asseritamente poste in essere al di fuori dell’attività sportiva dei deferiti.

L’accoglimento della pregiudiziale questione in esame, esime questo Tribunale dal vagliare l’ulteriore profilo avente ad oggetto il rispetto della tempistica imposta dalla disciplina codicistica per l’esercizio dell’azione disciplinare, illustrata in sede di udienza, dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato.

Non si ritiene, infine di accogliere la richiesta della difesa di condanna delle spese, in quanto non ritiene sussistano gli estremi indicati nella disciplina codicistica per siffatta pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 17 novembre 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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