F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 098/TFN – SD del 17 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9962/53pf23-24/GC/CAMS/ep nei confronti del sig. Paolo Pradella e della società ASD Sona Calcio – Reg. Prot. 85/TFN-SD

Decisione/0098/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9962/53pf2324/GC/CAMS/ep del 13 ottobre 2023, depositato il 16 ottobre 2023, nei confronti del sig. Paolo Pradella e della società ASD Sona Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 ottobre 2023, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Paolo Pradella per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver provveduto al pagamento ai tecnici sigg.ri Nicola Zanini e Jodi Ferrari delle somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rispettivamente con lodo arbitrale n. 197.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 riunione del 25.05.2023 e lodo arbitrale n. 185.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 riunione del 25.05.2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alla società A.S.D. Sona Calcio, avvenuta a mezzo di due distinte pec entrambe del 26.05.2023;"

- la società A.S.D. Sona Calcio per rispondere: "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante p.t. sig. Paolo Pradella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione."

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 53 pf 23-24, avente ad oggetto: “ Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Sona Calcio delle somme dovute ai tecnici Jodi Ferrari e Nicola Zanini nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.”

La Procura ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: segnalazione del Segretario della L.N.D. – Dipartimento Interregionale del 27.06.2023, con i seguenti allegati: (i) nota del Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26.05.2023, con la quale è stata trasmessa alle parti il lodo arbitrale n. 197.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023, riunione del 25.05.2023, relativo alla posizione del tecnico Nicola Zanini; (ii) nota del Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26.05.2023, con la quale è stata trasmessa alle parti il lodo arbitrale n. 185.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023, riunione del 25.05.2023, relativo alla posizione del tecnico Jodi Ferrari; (iii) foglio censimento della società A.S.D. Sona Calcio per la stagione sportiva 2022 - 2023, completo di allegati e variazioni.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS, a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

In data 16 ottobre 2023, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento n.  9962/53pf23-24/GC/CAMS/ep, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, quindi, l’udienza per il giorno 9 novembre 2023.

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All’udienza del 9 novembre 2023 è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.

L’Avv. Alessandro Avagliano si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Pradella, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- per la società ASD Sona Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene certa, perché documentale, la responsabilità dei deferiti.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione LND Dipartimento Interregionale del 27.6.2023 con la quale si evidenziava il mancato adempimento da parte degli incolpati del lodo arbitrale n. 197.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 attinente alla posizione del tecnico Nicola Zanini e del lodo arbitrale n. 185.23 pubblicato su C.U. n. 3 / 2023 attinente alla posizione del tecnico Jodi Ferrari.

L’attività investigativa svolta ha consentito di verificare come, in effetti, non siano intervenuti i pagamenti dovuti nei confronti dei sopra menzionati tecnici in adempimento dei relativi lodi.

Risulta, pertanto, provata la violazione da parte del sig. Pradella dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.

Da tale violazione discende, altresì, la responsabilità propria della società incolpata.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura nei confronti della società di due punti di penalizzazione, atteso che corrisponde a quella minima prevista dall’art. 31 co. 6 CGS, mentre ritiene di dover rideterminare la sanzione nei confronti del sig. Pradella, atteso che l’art. 31 co. 7 CGS impone la sanzione minima dell’inibizione pari a sei mesi. Nel caso di specie, trattandosi di una violazione relativa a due tecnici, la sanzione minima ammonta, quindi, a dodici mesi di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Pradella, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società ASD Sona Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE           

Valentina Aragona                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 17 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai                       

 

 

 

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