F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0045/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – Cesena F.C. s.r.l. – calciatore Simone Corazza

Decisione/0045/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0085/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Carlo Buonauro – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0085/CSA/2023-2024, proposto dal Cesena F.C. s.r.l. in data 9.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 74/DIV del 7 novembre 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 9 novembre 2023, il Cons. Nicola Durante e udito per la società reclamante, l’avv. Giorgio Spallone;

Sentito il Quarto Ufficiale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Cesena F.C. s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 74/DIV del 7 novembre 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Gubbio/Cesena, disputata il 5 novembre 2023 – ha irrogato al giocatore Simone Corazza la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive, “per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale)”.

Col proposto reclamo, si deduce trattarsi di semplice condotta gravemente antisportiva e si chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 9 novembre 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione nel merito, su richiesta del reclamante, che ha rinunciato alla domanda inibitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.

La prima questione da valutare è se sia valida una decisione del Giudice Sportivo che «si fondi solo ed esclusivamente sul referto del Quarto Ufficiale di gara signor Silvio Torreggiani, che si allega quale doc. n. 9), nel quale sotto la dicitura “Segnalazione Quarto Ufficiale: Silvio Torreggiani” alla voce “Note” si legge: “al 3 min. del 1T richiamavano AE in auricolare per comunicare l’espulsione del n. 18 Corazza Simone Cesena. Il seguente giocatore durante una azione senza pallone per dinamica si aggroviglia più volte contro un avversario, nel rialzarsi colpisce volontariamente in pieno volto l’avversario con il piede, sono stati necessari l’intervento dei sanitari”», con riferimento ai poteri attribuiti al Quarto Ufficiale dal Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA, che, a pagina 62, recita: “2. La collaborazione del Quarto Ufficiale comprende:

- soprintendere la procedura delle sostituzioni;

- controllare l’equipaggiamento dei calciatori titolari/di riserva;

- soprintendere il rientro di un calciatore in seguito al segnale/consenso dell’arbitro;

- soprintendere i palloni di riserva;

- indicare l’ammontare minimo del recupero deciso dall’arbitro alla fine di ciascun periodo di gioco (inclusi i tempi supplementari);

- informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l’area tecnica”.

Orbene, ritiene il collegio che una tale decisione del Giudice Sportivo sia corretta, in quanto, la condotta ascrivibile al Quarto Ufficiale ben rientra nel potere di “informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l’area tecnica”.

A ciò si aggiunga che quelli elencati in reclamo sono i poteri attribuiti al Quarto Ufficiale come organo attivo, cioè come titolare di determinazioni proprie, mentre del tutto diverso è il caso in cui il Quarto Ufficiale abbia agito nella qualità generale di esponente, ovvero di denunciante, in favore di un organo di giustizia sportiva, laddove ogni determinazione finale spetta a quest’ultimo, fermi restandone “i più ampi poteri di indagine e accertamento”, di cui all’art. 50, comma 3, CGS.

Andando oltre, vanno dichiarate inaccoglibili le istanze probatorie avanzate nel reclamo, tenuto conto che il referto del Quarto Ufficiale già costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, CGS) e del fatto che il Quarto Ufficiale, escusso dal collegio in camera di consiglio, ha confermato il contenuto dello stesso, aggiungendo che stava seguendo con lo sguardo esclusivamente quella coppia di giocatori, “avendo avuto imput dall’auricolare che i due si stavano appiccicando” (così ha riferito testualmente).

Nel merito, infine, occorre affermare come un calcio “in pieno volto” integri certamente una condotta violenta.

Per vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., costituisce condotta violenta il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta considerata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

In proposito, pertanto, non possono non richiamarsi due recenti decisioni di questa Sezione (cfr. procedimenti n. 27/CSA/20222023 e n. 51/CSA/2022-2023), a mente delle quali lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in una parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.; e lo stesso, a maggior ragione, deve dirsi per il calcio assestato in volto al giocatore antagonista, specie quando determini “l’intervento dei sanitari”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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