F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0046/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – U.S. Pergolettese 1932 Srl – calciatore Aucelli Christian

Decisione/0046/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0064/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Carlo Buonauro – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0064/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 Srl in data 28.10.2023;

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2023;

Visto il reclamo e gli allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.11.2023, l'Avv. Francesca Mite; Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Pergolettese 1932 Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Aucelli Christian in relazione alla gara Alessandria/Pergolettese del 24.10.2023.

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti del calciatore della Società U.S. Pergolettese, sig. Christian Aucelli: "per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)".

La società reclamante ha proposto gravame contestando la dinamica dei fatti come descritta dall'arbitro nel referto ufficiale di gara e deducendo eccessiva gravosità della sanzione.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 09.11.2023, al fine di chiarire la dinamica di gioco, è stato ascoltato l'Arbitro; nessuno è, invece, comparso per la parte reclamante.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante lamenta una errata valutazione e/o ricostruzione della dinamica dei fatti e, comunque, la mancanza di visione dell'azione da parte dell’arbitro che si sarebbe trovato di spalle rispetto allo svolgimento dell’azione. Conclude, quindi, insistendo per la rideterminazione della sanzione, con la riduzione a una giornata di squalifica. In via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Nel referto ufficiale di gara l'arbitro così segnala la condotta contestata all'Aucelli, “con pallone in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con un lungo al viso un avversario fino a farlo cadere al suolo”, ritenendola la stessa “condotta violenta”.

La ricostruzione prospettata dalla reclamante appare antitetica rispetto a quella descritta nel referto di gara. Pertanto, il Collegio ha ritenuto opportuno procedere all’audizione dell’arbitro, il quale ha confermato la descrizione in atti, precisando, tra l’altro, che non si trovava di spalle, ma di lato rispetto allo svolgimento dell’azione e che aveva già attenzionato quanto stava accadendo, essendosi consumato pochi secondi prima un intervento del giocatore dell’Alessandria ai danni di Aucelli.

Ne consegue che la condotta è stata correttamente inquadrata dal G.S. nell’ambito delineato dall’art. 38 CGS e, per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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