F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0047/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – A.S.D. Active Network Futsal/Meta Catania
Decisione/0047/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0047/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo 0047/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Active Network Futsal, in data 20.10.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 98 del 13.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e uditi l'Avv. Sabrina Castellani per la reclamante e il Direttore Generale Dott. Angelo Finocchiaro per la società S.S.D. Meta Catania Calcio a 5 a.r.l.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Active Network Futsal ha esposto che in data 29.09.2023 si disputava la gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie A della Divisione Calcio a 5 SSD Meta Catania C5 a r.l. - ASD Active Network Futsal che terminava con il punteggio di 3-2.
Espone la reclamante che nella predetta gara la società SSD Meta Catania C5 a r.l. avrebbe irregolarmente schierato in campo il giocatore Naibo Turmena Luis Felipe il quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica.
Per tale ragione in data 03/10/2023 la scrivente società proponeva ricorso al Giudice Sportivo contestando la regolarità della gara per l’indebito utilizzo del giocatore squalificato e chiedendo di infliggere alla S.S.D. Meta Catania C5 a r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
La resistente S.S.D. Meta Catania C5 a r.l si costituiva in giudizio resistendo alle domande avversarie e in data 13.10.2023 il Giudice Sportivo respingeva il ricorso con la decisione qui impugnata.
Con il reclamo in esame la società A.S.D. Active Network Futsal – deducendo la violazione degli artt. 19 e 21 C.G.S. - ha gravato la succitata decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato omologato il risultato della gara Meta Catania/Active Network Futsal del 29.09.2023 conclusasi sul campo con il risultato di 3-2.
In particolare la reclamante A.S.D. Active Network Futsal chiede a questa Corte - previo accertamento della posizione irregolare del calciatore Naibo Turmena Luis Felipe – di infliggere alla società S.S.D. Meta Catania C5 a r.l la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in applicazione della disposizione di cui all'art. 10 comma 6 lett. a), C.G.S.
Si è costituita in giudizio la resistente S.S.D. Meta Catania C5 a r.l la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del reclamo per plurime violazioni delle norme processuali da parte della reclamante; ha comunque insistito per il rigetto nel merito del gravame.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2023 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.
Il C.U. n.98 con il quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 13 ottobre 2023.
Sotto un primo profilo l’art 71 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare".
Nel caso in esame, la società reclamante ha trasmesso il preannuncio di reclamo a mezzo PEC in data 17.10.2023, e dunque oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata, anche tenuto conto della circostanza che il termine del 15 ottobre cadeva di domenica (giorno festivo) e che, a norma dell’art. 52, comma 4, C.G.S. il termine avrebbe dovuto essere postergato al 16.10.2023.
Sotto altro profilo l’art 71 comma 3 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.
Ne consegue che la società reclamante avrebbe dovuto depositare il reclamo presso la Segreteria di questa Corte entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della Decisione del Giudice Sportivo e, pertanto, entro il termine ultimo del 18.10.2023.
Poiché il deposito del reclamo sulla piattaforma digitale-telematica PST-FIGC è stato eseguito dalla reclamante soltanto in data 20.10.2023, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Sotto un terzo ed ulteriore profilo va rilevato che la reclamante ha completante omesso di notificare alla resistente S.D.D. Meta Catania sia il preannunzio di reclamo, sia lo stesso atto di reclamo, incorrendo così nella duplice violazione dei commi 2 e 3 del citato art.71 C.G.S.
Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, ai sensi dell’art 71, commi 2 e 3, C.G.S., il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare nel merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce