F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0048/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – Team Altamura S.S.D. a R.L.

Decisione/0048/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0049/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Andrea Galli - Componente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0049/CSA/2023-2024, proposto dalla società Team Altamura S.S.D. a R.L. in data 19.10.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, il dott. Sebastiano Zafarana; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Team Altamura ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff.n.34 del 17.10.2023) che le ha inflitto la sanzione sportiva dell’ammenda di 3.000,00 e diffida, in relazione alla gara Team Altamura/FBC Gravina del 08.10.2023 con la seguente motivazione: “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato, durante il corso della gara, materiale pirotecnico (28 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato 2 bottigliette di acqua che cadevano la prima sul campo per destinazione e la seconda sul terreno di gioco, sfiorando l'allenatore della squadra avversaria. ( R CdC )”.

La reclamante contesta in radice che i fumogeni possano considerarsi materiale pirotecnico. In ogni caso deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti.

Lamenta che dalla lettura dei rapporti di gara emergerebbe l’incongruenza tra quanto segnalato da:

- il primo commissario di campo, che ha segnalato n° 28 “ fumogeni” lanciati sul terreno di gioco in momenti diversi della gara;

- il secondo commissario di campo, che ha segnalato n° 20 “ fumogeni” lanciati sul terreno di gioco in momenti diversi della gara;

- gli Ufficiali di gara, che invece hanno refertato: “Niente da segnalare”;

- il Collaboratore della Procura Federale presente, il quale non ha prodotto alcun rapporto.

La società, inoltre, rivendica il concreto impegno posto in essere in osservanza ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. relativi alla gestione ed al controllo degli accessi e alla supervisione dei punti ristoro, essendosi prodigata per fare rispettare il divieto di introduzione di materiale pirotecnico e la vendita di bottigliette se non dotate di tappi di chiusura, proprio per impedire comportamenti e lanci potenzialmente pericolosi. E rivendica la circostanza che proprio grazie all’impegno profuso in tal senso i comportamenti sanzionati non hanno influito sul regolare svolgimento della gara, e nemmeno hanno provocato alcun danno a cose o persone, circostanze che il Giudice Sportivo non ha tenuto in debito conto ai fini della commisurazione della sanzione Chiede pertanto:

- in via principale che vengano ridimensionate le sanzioni sportive dell’ammenda di 3.000,00 e della diffida, riportandole ad equità;

- in via subordinata che venga almeno cancellata la diffida, anche in virtù della mancanza di precedenti in merito o recidività.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 30.10.2023 nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento nei sensi di seguito precisati.

L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce al comma 3 che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”.

Deve al riguardo rilevarsi, sotto un primo profilo, che nell’ampia definizione di “materiale pirotecnico di qualsiasi genere” devono ritenersi certamente ricompresi anche i fumogeni.

Inoltre ritiene la Corte che non sussiste la denunziata incongruenza tra quanto refertato dai due Commissari di Campo presenti, i quali, nell’apposito modulo riservato al “compimento di atti violenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o da cui derivi danno grave alla persona”, hanno rispettivamente registrato: il primo commissario di campo n.28 fumogeni (di cui alcuni nel recinto di giuoco) e n.2 bottigliette d’acqua semipiene lanciate in campo, di cui una caduta nel recinto di giuoco e l’altra nel terreno di giuoco dopo aver sfiorato l’allenatore avversario; il secondo commissario di campo “circa 20 fumogeni”.

Si tratta di fatti descritti con sufficiente precisione in ciascun rapporto, che non sono in alcun modo in conflitto tra loro a dispetto della (peraltro irrilevante) differenza numerica dei fumogeni conteggiati.

A nulla poi rileva che la terna arbitrale non abbia refertato nulla al riguardo.

Risulta pertanto esattamente documentato quanto espressamente sanzionato dal Giudice Sportivo, risultando peraltro evidente che l’accensione del materiale pirotecnico è avvenuta durante lo svolgimento della gara; sicché, tenuto conto del numero degli artifici accesi dai tifosi nel proprio settore, di cui alcuni lanciati all’interno del recinto di giuoco, e del lancio delle due bottigliette d’acqua in campo, deve ritenersi congrua e proporzionata l’entità della ammenda di 3.000,00 inflitta alla società.

Quanto all’invocata attenuante di cui all’art.29 C.G.A. (Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori) si rileva che la disposizione in esame richiede che la società abbia non soltanto adottato, ma anche “efficacemente attuato”, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

Il modello adottato, tuttavia, all’evidenza di quanto accaduto, non è risultato efficace, ed inoltre nessuna prova ha fornito la società sull’adeguatezza delle risorse impiegate, con conseguente inapplicabilità dell’attenuante in argomento.

Conclusivamente, la domanda principale di riduzione della ammenda formulata dalla reclamante non può essere accolta.

Può essere accolta, invece, la domanda subordinata proposta dalla reclamante, tenuto conto della mancanza di precedenti specifici e, per l’effetto, la Corte ritiene congruo rimodulare la sanzione accessoria della “diffida” commutandola in “ammonizione”.

Ne consegue che l’appello proposto dalla società deve essere accolto parzialmente nei sensi sopra precisati.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe, e per l'effetto commuta la diffida in ammonizione, confermando nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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