F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0049/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. – Sig. Massimo Pizzulli
Decisione/0049/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0048/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0048/CSA/2023-2024, proposto dalla società Martina Calcio 1947 S.S.D. a r.l. in data 19.10.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e udito il sig. Massimo Pizzulli; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Martina Calcio 1947 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al proprio allenatore, sig. Massimo Pizzulli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023) in relazione alla gara Palmese/Martina Calcio 1947 del 15.10.2023 terminata con il risultato di 3-4.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 45’+4 del 2T il suddetto allenatore veniva espulso poiché: “Esce intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire o comportarsi in modo provocatorio. Si rivolgeva al sottoscritto dicendo: “ma che cazzo fai? svegliati che c'era un fallo prima”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.
La società Martina Calcio ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene che:
- il caso di specie rientrerebbe nell’alveo della mancanza di rispetto, più che dell’espressione irriguardosa;
- “Fondamentalmente, Massimo Pizzulli ha rivolto una frase al Direttore di gara utilizzando un tipico e classico intercalare italiano (“cazzo”), dovuto alla concitazione del momento, ma, analizzando le parole proferite, si intende che non era certamente sua intenzione rivolgere un’espressione irriguardosa, soprattutto perché erano in corso dei festeggiamenti per una rete segnata allo scadere”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante conclude affermando che nel caso di specie sarebbe applicabile l’art. 13 comma 2 del C.G.S. e che, in particolare, la circostanza attenuante sarebbe costituita dalla concitazione del momento nel quale è stata profferita la frase, posto che “Nell’euforia generale, il Responsabile Tecnico del Martina Calcio, sig. Massimo Pizzulli, entrava sul terreno di gioco per festeggiare con i propri ragazzi il gol del definitivo sorpasso sugli avversari”.
Conclusivamente la reclamante chiede a questa Corte la riduzione della sanzione inflitta al sig. Pizzulli da 4 a 2 giornate di squalifica.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2023 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
1. a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Orbene, nel caso in esame va rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa (o irrispettosa, come qualificata dalla reclamante), il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che:
- non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, la percezione comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all’arbitro, posto che l’art.36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate, ancorché ormai entrate a far parte del linguaggio comune;
- né può essere in alcun modo favorevolmente apprezzato, alla stregua di un’attenuante idonea a giustificare una diminuzione della sanzione, lo stato di “euforia” per avere, la propria squadra, segnato il goal del definitivo vantaggio.
Per quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile.
Ne consegue che la domanda proposta dalla reclamante - di riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate effettive di gara - non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società Martina Calcio 1947 S.S.D. a r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce