F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0051/CSA pubblicata del 15 Novembre 2023 – A.S.D. CDM Futsal

Decisione/0051/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0059/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0059/CSA/2023-2024, proposto dalla Società A.S.D. CDM Futsal, in data 23.10.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 119 del 19 ottobre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 novembre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito il Direttore Sig. Beniamino Paoletti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. CDM Futsal, ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda a 500,00 inflitta alla reclamante  dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 119 del 19 ottobre 2023, in relazione alla gara CDM Futsal/Leonardo, del 6.10.2023, valevole per il campionato Nazionale C5 Serie A/2 Elite.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza con defibrillatore ai bordi del campo di gioco”.

La società reclamante ha evidenziato che l’ambulanza era regolarmente presente ed allega a supporto attestazione della “Croce Rossa Italiana" che ha svolto il servizio ai bordi del campo di gioco il 6.10.2023 e documentazione fotografica dalla quale risulta la presenza dell’ambulanza e del defibrillatore.

Conclusivamente la società Futsal chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La società reclamante allega documentazione che dimostra la presenza dell’ambulanza e del defibrillatore ai bordi del campo di gioco in occasione della gara CDM Futsal/Leonardo, disputata il 6.10.2023, per cui l’ammenda va annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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