F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0055/CSA pubblicata del 17 Novembre 2023 – ASD Flaminia Civita Castellana – calciatore Andrea De Angelis
Decisione/0055/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0053/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento numero 0053/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Flaminia Civitacastellana in data 27.10.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 15 del 17.10.2023, in relazione al Campionato Nazionale Juniores Under 19;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6.11.2023, il Dott. Alberto Urso, udito per la reclamante l’avvocato Francesco Casarola;
Sentito l'Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Flaminia Civitacastellana ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND - Campionato Nazionale Juniores Under 19 (Com. Uff. n. 15 del 17.10.2023) con cui è stata irrogata al proprio calciatore De Angelis Andrea la squalifica per dieci gare effettive “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art.28 comma 2 del CGS” in relazione alla gara del 14 ottobre 2023 del Campionato di Juniores Nazionali, girone H, contro la NF Ardea Calcio.
Nel dolersi di tale decisione la reclamante deduce che in realtà l’espressione utilizzata dal De Santis e colta dal direttore di gara (“Bravo negro vattene via”) era dallo stesso De Santis indirizzata a un proprio compagno di squadra, soprannominato col suddetto appellativo dai compagni, e inoltre non v’era fra gli avversari alcun calciatore con incarnato scuro (salvo, appunto, il detto calciatore della stessa ASD Flaminia Civitacastellana), come risultante da alcune dichiarazioni dei tesserati presenti in campo.
In tale contesto, la reclamante deduce che il rapporto arbitrale contrasterebbe con le dichiarazioni scritte rilasciate da un calciatore della stessa Flaminia Civitacastellana (i.e., Agostinelli Francesco, che sarebbe stato il destinatario delle parole del De Santis), nonché da un calciatore e dall’allenatore della Ardea Calcio, atteso che, appunto, alcun giocatore dall’incarnato scuro (ad eccezione del suddetto compagno di squadra del De Santis, Agostinelli Francesco) era presente in campo: per questo la reclamante domanda l’invio degli atti alla Procura ai fini dei dovuti accertamenti, con richiesta frattanto di sospensione degli effetti della sanzione.
Nel merito la reclamante contesta che la condotta tenuta dal De Santis integrasse un comportamento discriminatorio ai sensi dell’art. 28 C.G.S., atteso che la parola “negro” utilizzata non aveva affatto l’intento di discriminare un calciatore avversario, quanto piuttosto di richiamare il compagno di squadra Agostinelli.
In ogni caso, la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata ed eccessiva, in quanto non tiene conto del fatto che il De Santis non ha tenuto, successivamente al fatto, atteggiamenti o comportamenti tali da aggravare la situazione o procurare un maggiore pericolo, né lo stesso De Santis è recidivo.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede in via pregiudiziale e istruttoria di sospendere la sanzione disposta a carico del De Santis e trasmettere gli atti alla Procura federale ai fini di un’istruttoria volta dell’effettiva ricostruzione dei fatti; in via principale, l’annullamento della sanzione; in via subordinata, la riduzione della sanzione in base alla effettiva lievità della condotta, nonché riconoscendo le attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.
Alla riunione del 6 novembre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Occorre premettere che il rapporto arbitrale descrive nei seguenti termini la condotta del De Santis: “Al 33esimo di gioco della ripresa, il giocatore De Angelis, urlava testuali parole: ‘Bravo negro vattene via’, ad un giocatore avversario, mulatto, che era molto vicino ad esso. Tutto ciò avveniva ad una distanza ravvicinata al direttore di gara che ha sentito perfettamente determinate parole”.
Al riguardo, l’art. 28, comma 2, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per 10 giornate a carico dei calciatori responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che “direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (art. 28, comma 1, C.G.S.).
Tale è da considerarsi quella addebitata al De Santis, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro, provvisto della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S.
La giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha affermato in proposito che la prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nello sport e, per quanto più specificamente riguarda l’art. 28 del Codice, nel contesto delle competizioni calcistiche, ha assunto una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore. Lo Statuto delle Federazione prevede al riguardo che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5). La disposizione di ordine programmatico ha trovato proprio nell’art. 28 C.G.S. una compiuta attuazione, mediante la previsione di sanzioni afflittive a carico dei tesserati responsabili di “offesa, denigrazione o insulto” (CSA, III, 3 novembre 2023, n. 35, che richiama anche Id., II, 7 febbraio 2022, n. 161).
Quanto all’offesa, la norma ha tipizzato l’idoneità discriminatoria del comportamento, ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone la punibilità dalla percezione soggettiva della persona destinataria. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ad integrare l’illecito è sufficiente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente.
La denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del destinatario, nuovamente in una prospettiva oggettivata, non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, talché dovrà verificarsi se l’aggressione sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune.
Da ultimo, l’insulto è riferibile alle modalità di espressione della discriminazione, venendo in rilievo l’uso di espressioni ingiuriose o la commissione di atti di spregio volgare.
Dall’art. 28 C.G.S. si evince che, oltre alla condotta materiale qualificata e tipica, è necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria, e ciò, peraltro, può ben verificarsi anche laddove questa non sia specificamente indirizzata ad un altro tesserato o a uno specifico soggetto, bensì risulti semplicemente "inneggiante a comportamenti discriminatori".
Se ne ricava una precisa volontà del legislatore sportivo, intesa a contrastare qualsivoglia forma di razzismo o discriminazione, attraverso sanzioni che vogliono avere peraltro anche una funzione didattica e pedagogica - non solo strettamente punitiva - in linea con la previsione del citato art. 2, comma 5, Statuto Figc, richiamato anche dall'art. 4 C.G.S.
Nella specie, il Collegio ritiene che la sanzione di 10 giornate di squalifica possa ritenersi adeguata a fronte delle parole discriminatorie pronunciate dal calciatore De Santis verso il calciatore avversario (ma lo stesso varrebbe anche se si trattasse di un compagno di squadra). Appellare, infatti, un calciatore di incarnato scuro (sia esso un avversario o un compagno) con l’espressione “Bravo negro”, accompagnata dall’espressione “vattene via”, indipendentemente da ogni altra considerazione circa la sua provenienza, merita l'inflizione della squalifica, peraltro nella misura edittale minima, prevista dal legislatore federale per le condotte discriminatorie.
In tale contesto, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.
Né occorre al riguardo alcun supplemento istruttorio (con conseguente assorbimento anche della richiesta preliminare di sospensione cautelare della sanzione nelle more di tale richiesto supplemento) atteso che, come già osservato, anche laddove rivolta a un compagno di squadra - pure, se del caso, abitualmente appellato nei termini utilizzati dal De Santis - la condotta, nel suo portato oggettivizzato nei sensi suesposti, presenterebbe egualmente il contenuto discriminatorio che le è stato ravvisato dal Giudice Sportivo (peraltro, si ripete, con inflizione della pena coincidente con il minimo edittale previsto) e che va qui confermato.
In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce