FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 101/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMAGNOLI ASD SETTEVILLE CASE ROSSE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 936 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Flavio ROMAGNOLI, e della società ASD SETTEVILLE CASE ROSSE, avente ad oggetto la seguente condotta:
FLAVIO ROMAGNOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Setteville Case Rosse, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inviato, in data 2 aprile 2023 alle ore 12.57, tramite il proprio profilo Instagram, all’indirizzo del sig. Lorenzo Ferrazza, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Ciampino, due messaggi dal tenore offensivo e minaccioso;
ASD SETTEVILLE CASE ROSSE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Flavio Romagnoli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Flavio ROMAGNOLI, e dal Sig. Mario Pacca, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SETTEVILLE CASE ROSSE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Flavio ROMAGNOLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SETTEVILLE CASE ROSSE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.