FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 25/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LOMBARDI DE TOMMASO ASD IDEALE BARI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 998 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco LOMBARDI e Alessio DE TOMMASO, e della società ASD IDEALE BARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO LOMBARDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ideale Bari, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche dall’art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia, ad un tecnico provvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia al sig. De Tommaso Alessio, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ALESSIO DE TOMMASO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ideale Bari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Ideale Bari militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD IDEALE BARI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Lombardi Rocco e De Tommaso Alessio;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco LOMBARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD IDEALE BARI, e dal Sig. Alessio DE TOMMASO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco LOMBARDI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DE TOMMASO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD IDEALE BARI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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