FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 25/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GALIERO SORIANO SILVESTRO RAIA RUSSIELLO SPADACCIO ASD ARENACCIA APS ONLUS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1003 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GALIERO, Antonio SORIANO, Gennaro SILVESTRO, Francesco RAIA, Alessandro RUSSIELLO, Kevin SPADACCIO e della società ASD ARENACCIA APS ONLUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GALIERO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Arenaccia APS Onlus, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 per avere consentito, e comunque non impedito, che in data 5.4.2023 presso il Centro Sportivo “Gaetano Scirea” sito in Secondigliano (NA), partecipassero ad un provino – allenamento i calciatori sigg.ri Spadaccio Kevin, Silvestro Gennaro, Raia Francesco e Russiello Alessandro, tutti tesserati per la ASD FC Fenix, in assenza del necessario “nulla osta” di tale ultima società e comunque senza porre in essere gli idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento dei minori per altra società;

ANTONIO SORIANO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Arenaccia APS Onlus, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 per avere consentito che in data 5.4.2023 presso il Centro Sportivo “Gaetano Scirea” sito in Secondigliano (NA), partecipassero ad un provino – allenamento i calciatori sigg.ri Spadaccio Kevin, Silvestro Gennaro, Raia Francesco e Russiello Alessandro, tutti tesserati per la ASD FC Fenix, in assenza del necessario “nulla osta” di tale ultima società;

GENNARO SILVESTRO, FRANCESCO RAIA, ALESSANDRO RUSSIELLO, KEVIN SPADACCIO, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società ASD FC Fenix, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 per avere preso parte in data 5.4.2023, presso il Centro Sportivo “Gaetano Scirea” sito in Secondigliano (NA), ad un provino – allenamento organizzato dalla ASD Arenaccia APS Onlus senza aver chiesto ed ottenuto il necessario nulla osta rilasciato dalla società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti;

ASD ARENACCIA APS ONLUS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Galiero ed Antonio Soriano all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GALIERO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARENACCIA APS ONLUS, e dai Sig.ri Antonio SORIANO, Gennaro SILVESTRO, Francesco RAIA, Alessandro RUSSIELLO e Kevin SPADACCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GALIERO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Antonio SORIANO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Gennaro SILVESTRO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco RAIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alessandro RUSSIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Kevin SPADACCIO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD ARENACCIA APS ONLUS;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it