FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 01/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CACI LOMBARDO BONANNO DI BENNARDO VIRONE MISTRETTA MILIOTO SOLDANO TAVERNA A.S.D. MUXAR

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfonso CACI, Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA, e della società A.S.D. MUXAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFONSO CACI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MUXAR all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori Sigg.ri Lombardo Giuseppe, Bonanno Gianluca, Di Bennardo Sebastian, Virone Antonino, Mistretta Daniel, Milioto Francesco, Soldano Salvatore e Taverna Angelo Calogero di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori Sigg.ri Infantino Emanuele, Infantino Francesco, Midulla Mirko, Virone Gerlando, Ciotta Davide e Sciabica Calogero Daniel; GIUSEPPE LOMBARDO, GIANLUCA BONANNO, SEBASTIAN DI BENNARDO, ANTONINO VIRONE, DANIEL MISTRETTA, FRANCESCO MILIOTO, SALVATORE SOLDANO, ANGELO CALOGERO TAVERNA, Calciatori tesserati per la società A.S.D. MUXAR all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere gli stessi, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società A.S.D. MUXAR pur non essendosi sottoposti all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva; A.S.D. MUXAR, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Alfonso CACI, Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso CACI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MUXAR, e dai Sig.ri Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso CACI, di 2 (due) giornate di per il Sig. Giuseppe LOMBARDO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca BONANNO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastian DI BERRARDO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonino VIRONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniel MISTRETTA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco MILIOTO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SOLDANO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Angelo Calogero TAVERNA, e di € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MUXAR;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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