FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 114/AA del 05/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPUCCINELLO AURORA PRO PATRIA 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Emanuele MONTAGNO CAPUCCINELLO e della società AURORA PRO PATRIA 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE MONTAGNO CAPUCCINELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. – Nce del 9.4.2023, valevole per il Torneo “Yes Cup” Giovanissimi Under 14, rivolto al calciatore della squadra avversaria sig. Khan Saif, insulti di natura razziale;

AURORA PRO PATRIA 1919, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Emanuele MONTAGNO CAPUCCINELLO; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Patrizia Rossana TESTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AURORA PRO PATRIA 1919 e dal Sig. Emanuele MONTAGNO CAPUCCINELLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Emanuele MONTAGNO CAPUCCINELLO e di € 500,00 (cinquecento/00) per la società AURORA PRO PATRIA 1919;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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