FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/AA del 05/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRASSINI BARTOLINI BELKCHACH A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 940 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Marta GRASSINI, dei Sigg. Mattia BARTOLINI, Abdelilah BELKCHACH, e della società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARTA GRASSINI, Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, al tecnico Sig. Mattia BARTOLINI ed al dirigente Sig. Abdelilah BELKCHACH di porre in essere durante la stagione sportiva 2022 - 2023 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. UMBERTIDE COSMOS, al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE; attività di proselitismo consistita, in particolare, nell'avvicinare i giovani calciatori tesserati per la A.S.D. UMBERTIDE COSMSOS Sigg. Stefano Miti, Alessandro Miti e Lorenzo Moretti presso il parco pubblico USO della cittadina di Umbertide ed invitandoli a tesserarsi per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE promettendo agli stessi la fornitura gratuita di materiali tecnici sportivi, la dispensa dal pagamento della quota annuale ed anche un riconoscimento economico, formulando altresì detti inviti e promesse anche ai padri di tali calciatori;
MATTIA BARTOLINI, Allenatore tesserato per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso posto in essere durante la stagione sportiva 2022-2023, in concorso con il Sig. Abdelilah BELKCHACH, attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. UMBERTIDE COSMOS, al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE; attività di proselitismo consistita, in particolare, nell'avvicinare i giovani calciatori tesserati per la A.S.D. UMBERTIDE COSMSOS Sigg. Stefano Miti, Alessandro Miti e Lorenzo Moretti presso il parco pubblico USO della cittadina di Umbertide ed invitandoli a tesserarsi per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE promettendo agli stessi la fornitura gratuita di materiali tecnici sportivi, la dispensa dal pagamento della quota annuale ed anche un riconoscimento economico, formulando altresì detti inviti e promesse anche ai padri di tali calciatori;
ABDELILAH BELKCHACH, Tesserato come dirigente per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso posto in essere durante la stagione sportiva 2022-2023, in concorso con il Sig. Mattia BERTOLINI, attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. UMBERTIDE COSMOS, al fine di convincere gli stessi a tesserarsi per la società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE; attività di proselitismo consistita, in particolare, nell'avvicinare i giovani calciatori tesserati per la A.S.D. UMBERTIDE COSMSOS Sigg. Stefano Miti, Alessandro Miti e Lorenzo Moretti presso il parco pubblico USO della cittadina di Umbertide ed invitandoli a tesserarsi per la A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE promettendo agli stessi la fornitura gratuita di materiali tecnici sportivi, la dispensa dal pagamento della quota annuale ed anche un riconoscimento economico, formulando altresì detti inviti e promesse anche ai padri di tali calciatori;
A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati la Sig.ra Marta GRASSINI ed i Sigg. Mattia BARTOLINI e Abdelilah BELKCHACH all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mattia BARTOLINI, Abdelilah BELKCHACH, e dalla Sig.ra Marta GRASSINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Marta GRASSINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mattia BARTOLINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Abdelilah BELKCHACH e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.