FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 07/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASTRANGELO CIRILLO BOFFA LERRO ASD BATTIPAGLIESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MASTRANGELO, Raffaele CIRILLO, Antonio BOFFA, Fioravante LERRO, e della società ASD BATTIPAGLIESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MASTRANGELO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO nella stagione sportiva 2022-2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra di Prima Categoria della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per il periodo dalla seconda metà di gennaio 2023 a fine stagione 2022-2023, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023;

RAFFAELE CIRILLO, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO nella stagione sportiva 2022-2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dagli artt. 37 comma 1 e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, per il periodo dalla seconda metà di gennaio 2023 a fine stagione 2022-2023, la funzione di prestanome come Allenatore della squadra di Prima Categoria della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO al Sig. Massimo MASTRANGELO, permettendo a quest’ultimo di svolgere l’attività di allenatore pur essendo sprovvisto della qualifica di prevista dall’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023; ANTONIO BOFFA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO nella stagione sportiva 2022-2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 35 comma 1 e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023 per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra di Prima Categoria della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per il periodo da inizio stagione 2022-2023 alla prima metà di gennaio 2023 a Fioravante LERRO, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023 e per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso si tesserasse in qualità di Dirigente senza presentare domanda di sospensione al Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra di Prima Categoria della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per il periodo dalla seconda metà di gennaio 2023 a fine stagione 2022-2023 a Massimo MASTRANGELO, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023;

FIORAVANTE LERRO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO nella stagione sportiva 2022- 2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra di Prima Categoria della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per il periodo da inizio stagione 2022-2023 alla prima metà di gennaio 2023, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale Settore Tecnico n.33 2022/2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37 comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione per tesserarsi in qualità di Dirigente della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;

A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio BOFFA, Fioravante LERRO, Massimo MASTRANGELO e Raffaele CIRILLO; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo MASTRANGELO, Raffaele CIRILLO, Fioravante LERRO e Antonio BOFFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo MASTRANGELO, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Raffaele CIRILLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio BOFFA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fioravante LERRO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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