FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 121/AA del 08/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAGGIO ASD DEPORTIVO JUNIOR

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1046 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gianluca BAGGIO, e della società ASD DEPORTIVO JUNIOR, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA BAGGIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Deportivo Junior, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Deportivo Junior – Torreanese del 2.4.2023 valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, mentre assisteva alla gara dall’interno del bar dell’impianto sportivo, proferito alla presenza della madre del calciatore sig. Purinan Pietro tesserato per la ASD Deportivo Junior e di altre persone, espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori della compagine dallo stesso rappresentata;

ASD DEPORTIVO JUNIOR, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianluca Baggio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca BAGGIO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DEPORTIVO JUNIOR;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca BAGGIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD DEPORTIVO JUNIOR; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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