FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 11/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEACCI MAGNANI MARCHI NUOVA AC FOIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1014 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MEACCI, Claudio MANGANI e Paolo MARCHI, e della società ASD NUOVA AC FOIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MEACCI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Olimpic Sansovino s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato dal 13 agosto 2022 quale allenatore dei portieri per la società S.S.D. Olimpic Sansovino s.r.l., svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l’attività di allenatore dei portieri anche in favore della società A.S.D. Nuova A.C. Foiano, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

CLAUDIO MANGANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova A.C. Foiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Franco Meacci, tesserato quale allenatore dei portieri dal 13 agosto 2022 per la società S.S.D. Olimpic Sansovino s.r.l., di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l’attività di allenatore dei portieri anche in favore della società A.S.D. Nuova A.C. Foiano, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

PAOLO MARCHI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova A.C. Foiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Franco Meacci, tesserato quale allenatore dei portieri dal 13 agosto 2022 per la società S.S.D. Olimpic Sansovino s.r.l., di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 14 febbraio 2023 al 16 aprile 2023, l’attività di allenatore dei portieri anche in favore della società A.S.D. Nuova A.C. Foiano, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

ASD NUOVA AC FOIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Claudio Mangani ed il sig. Paolo Marchi e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Franco Meacci ha posto in essere i comportamenti sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco MEACCI, Claudio MANGANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA AC FOIANO, e Paolo MARCHI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Franco MEACCI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MANGANI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo MARCHI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AC FOIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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