FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 125/AA del 11/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’alessandro DI BERARDINO CIMINI ASD FUTSAL CELANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1146 pf 22-23 adottato nei confronti dei Giovanni D’ALESSANDRO, Antonello DI BERARDINO e Fabio CIMINI, e della società ASD FUTSAL CELANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI D’ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore Cimini Fabio tesserato per la società in occasione della gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 - 2023;
ANTONELLO DI BERARDINO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Cimini Fabio;
FABIO CIMINI, all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Futsal Celano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara Sulmona Futsal - A.S.D. Futsal Celano disputata in data 13.5.2023, valevole per il Campionato di Serie B Calcio a 5 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;
ASD FUTSAL CELANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. D’Alessandro Giovanni, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Di Berardino Antonello, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, ed il sig. Cimini Fabio, nella qualità di allenatore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni D’ALESSANDRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL CELANO, Antonello DI BERARDINO e Fabio CIMIINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovani D’ALESSANDRO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonello DI BERARDINO, di 1 (una) gara di squalifica per il Sig. Fabio CIMINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL CELANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.