FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/AA del 14/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRIGNO ASD CLUB MILANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 997 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Costanza Samanda FERRIGNO, e della società ASD CLUB MILANESE (oggi Football Club Milanese 1902), avente ad oggetto la seguente condotta:

COSTANZA SAMANDA FERRIGNO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Club Milanese (oggi Football Club Milanese 1902), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. art. 39, lett. d) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato nei mesi di febbraio e marzo 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Under 16 della società dalla stesso rappresentata, quantomeno durante vari allenamenti ed in occasione delle gare Città di Rodano – ASD Club Milanese del 18.2.2023, ASD Centro Schuster – ASD Club Milanese del 4.3.2023 ed ASD Club Milanese – Romano Banca Sq. B del 12.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under16 del Comitato Regionale Lombardia, al sig. Tiziano Matteo Quaranta pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD CLUB MILANESE (oggi Football Club Milanese 1902), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Costanza Samanda FERRIGNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CLUB MILANESE (oggi Football Club Milanese 1902); - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Costanza Samanda FERRIGNO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CLUB MILANESE (oggi Football Club Milanese 1902);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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