FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROCCHETTI G. PRESUTTI ROCCHETTI A. ASD DOPOLAVORO FC ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gianfranco ROCCHETTI, Patrizio PRESUTTI e Andrea ROCCHETTI, e delle società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB e ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANFRANCO ROCCHETTI, Presidente della società A.S.D. Dopolavoro Football Club all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Rocchetti – benché allenatore tesserato con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 una fattiva collaborazione consistente nel porre in essere varie attività in favore della società A.S.D. Dopolavoro Football Club, tra le quali la scelta degli allenatori, la manutenzione dei campi, il taglio dell’erba degli stessi, nonché fornendo consigli di gestione tecnica, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere sottoscritto in data 18 ottobre 2021 un accordo quadro di collaborazione sportiva tra le società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 e A.S.D. Dopolavoro Football Club vietato dalla normativa di settore, dove all’art. 5 – oneri e premi – viene stabilito che “Nel caso in cui una delle parti introiti […] qualunque beneficio economico relativo agli atleti delle categorie giovanissimi o allievi oggetto di condivisione con il presente accordo, dovrà rimetterne il 50% in favore dell’altra parte”, introducendo in tale modo degli accordi economici in contrasto con le norme federali vigenti e nello specifico in contrasto con gli art. 96 e 99 delle N.O.I.F.;
PATRIZIO PRESUTTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920, sottoscritto in data 18 ottobre 2021 un accordo quadro di collaborazione sportiva tra le società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 e A.S.D. Dopolavoro Football Club vietato dalla normativa di settore, dove all’art. 5 – oneri e premi – viene stabilito che “Nel caso in cui una delle parti introiti […] qualunque beneficio economico relativo agli atleti delle categorie giovanissimi o allievi oggetto di condivisione con il presente accordo, dovrà rimetterne il 50% in favore dell’altra parte”, introducendo in tal modo degli accordi economici in contrasto con le norme federali vigenti e nello specifico in contrasto con gli art. 96 e 99 delle N.OI.F;
ANDREA ROCCHETTI, allenatore tesserato con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022 - 2023 - pur essendo tesserato come allenatore con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 – svolto durante la sportiva stagione 2022- 2023 una fattiva collaborazione consistente nel porre in essere varie attività in favore della società A.S.D. Dopolavoro Football Club, tra le quali la scelta degli allenatori, la manutenzione dei campi, il taglio dell’erba degli stessi, nonché fornendo consigli di gestione tecnica, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gianfranco Rocchetti ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Andrea Rocchetti;
A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Patrizio Presutti e Andrea Rocchetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco ROCCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, dal Sig. PATRIZIO PRESUTTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, e dal Sig. Andrea Rocchetti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco ROCCHETTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Patrizio PRESUTTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea ROCCHETTI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.