FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FLAMMINI MORRONE MALSERVISI ASD SANT’agata FUTSAL 2004

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca FLAMMINI, Silvio MORRONE, Fabio MALSERVISI, e della società ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004 avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA FLAMMINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore sig. Malservisi Fabio tesserato per la società in occasione della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data 11/02/2023, della gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, della gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della Stagione Sportiva 2022-2023; SILVIO MORRONE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data 11/02/2023, della gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, della gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A5 della stagione sportiva 2022-2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Malservisi Fabio; FABIO MALSERVISI, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data11/02/2023, alla gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, alla gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti; ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati rispettivamente il sig. Flammini Luca, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Morrone Silvio, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, e il sig. Malservisi Fabio, nella qualità di allenatore;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca FLAMMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004, e dai Sig.ri Silvio MORRONE e Fabio MALSERVISI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca FLAMMINI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Silvio MORRONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fabio MALSERVISI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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