FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 20/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI VINCENZO D’archivio ASD CORTINO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1007 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi DI VINCENZO, Gabriele D’ARCHIVIO, e della società A.S.D. CORTINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DI VINCENZO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. CORTINO CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Settore Tecnico che l’allenatore sig. D’ARCHIVIO GABRIELE fosse tesserabile presso la A.S.D. CORTINO CALCIO e per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di allenatore della prima squadra della predetta società in assenza di tesseramento nel periodo compreso tra il mese di marzo 2023 e il 7 aprile 2023;

GABRIELE D’ARCHIVIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CORTINO CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere svolto attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. CORTINO CALCIO in assenza di tesseramento nel periodo compreso tra il mese di marzo 2023 e il 7 aprile 2023, in quanto allenatore dimissionario dalla A.S.D. Insula Falchi e pertanto non tesserabile presso altra società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. CORTINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Di Vincenzo Luigi e D’archivio Gabriele, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele D’ARCHIVIO e dal Sig. Luigi DI VINCENZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CORTINO CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DI VINCENZO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele D’ARCHIVIO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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