FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 26/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOSELE CUCCHETTO POL D BELFIORESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1020 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe MOSELE e Mirko CUCCHETTO, e della società POL. B. BELFIORESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MOSELE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Belfiorese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l’estromissione dalla squadra della Pol. D. Belfiorese militante nel campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto della LND, a partire dalla data del 7 marzo 2023, del calciatore tesserato sig. Ferdinando Abbate ed averne, altresì, impedito la partecipazione agli allenamenti senza alcun giustificato motivo;

MIRKO CUCCHETTO, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Pol. D. Belfiorese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso estromesso dalla squadra della Pol. D. Belfiorese militante nel campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto della LND, a partire dalla data del 7 marzo 2023, il calciatore tesserato sig. Ferdinando Abbate ed averne, altresì, impedito la partecipazione agli allenamenti senza alcun giustificato motivo, dandone comunicazione nello spogliatoio dinnanzi ai compagni di squadra e proferendo nei confronti dell’atleta espressioni di disapprovazione;

POL. B. BELFIORESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Mosele e Mirko Cucchetto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MOSELE in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società POL. B BELFIORESE, e dal Sig. Mirko CUCCHETTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MOSELE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mirko CUCCHETTO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL B. BELFIORESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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