FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 142/AA del 27/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MORETTI CIGOLOTTO ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1034 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Elio MORETTI, Matteo CIGOLOTTO, e della società ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR avente ad oggetto la seguente condotta:

ELIO MORETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Gg), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, nel corso della stagione sportiva 2022-2023 a far data dal mese di aprile 2023, omesso di conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore provvisto dell’abilitazione richiesta in seguito alle dimissioni rassegnate dall’allenatore preposto alle funzioni di Responsabile Tecnico dell’Attività di Base della predetta società, in violazione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.38, comma 4, delle N.O.I.F e dall’art. 39, comma 1 lett. Ga) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, nel corso della stagione sportiva 2022-2023 a far data dal mese di aprile 2023, affidato la funzione di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor al sig. Matteo Cigolotto senza che lo stesso fosse tesserato per tale società e nonostante fosse già stato tesserato per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. Deportivo Junior dal 3 settembre 2022 al 10 novembre 2022 data in cui ha rassegnato le dimissioni;

MATTEO CIGOLOTTO, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37 comma 1 e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, a far data dal mese di aprile 2023, svolto attività di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile per la società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor pur essendo già stato tesserato per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. Deportivo Junior dal 3 settembre 2022 al 10 novembre 2022 data in cui ha rassegnato le dimissioni;

A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Elio Moretti, presidente, ed all’interno e nel cui interesse il sig. Matteo Cigolotto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio MORETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR, e dal Sig. Matteo CIGOLOTTO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Elio MORETTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo CIGOLOTTO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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