FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 143/AA del 28/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VANNUCCHI SSDARL FUTSAL PISTOIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1060 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro VANNUCCHI, e della società SSDARL FUTSAL PISTOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO VANNUCCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Futsal Pistoia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Futsal Pistoia, consentito e comunque non impedito, che i seguenti calciatori prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla SSDARL Futsal Pistoia alla gara Futsal Pistoia – Prato Calcio a 5 del 3.5.2023 valevole per il campionato Esordienti Calcio a Cinque, sebbene gli stessi fossero tesserati con altre società: il calciatore sig. Sannini Ruggero tesserato per la società Pistoia Nord SSDARL, il calciatore sig. Darius Cristian Dumitru tesserato per la società A.S.D. Academy Tau, il calciatore sig. Davide Rosario Cubeda tesserato per la società SSDARL U.S. Pistoiese 1921, il calciatore sig. Davide Venturi tesserato per la società G.S. Avanguardia, il calciatore sig. Bilal Souid tesserato per la società A.S.D. Academy Tau, il calciatore sig. Luca Calamai tesserato per la società SSDARL U.S. Pistoiese 1921; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Futsal Pistoia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giacomo Di Como nonché per avere consentito allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società SSDARL Futsal Pistoia in occasione quantomeno della gara A.S.D. Futsal Pistoia – Prato Calcio a 5 del 3.5.2023, valevole per il Campionato Esordienti Calcio a Cinque 5;

SSDARL FUTSAL PISTOIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti i soggetti avvisati sono stati incolpati delle violazioni di cui al procedimento in oggetto; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro VANNUCCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL FUTSAL PISTOIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro VANNUCCHI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società SSDARL FUTSAL PISTOIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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