FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 151/AA del 02/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASTRINI SCHIADA ASD GRADOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 843 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosato CASTRINI, Luca Mattia SCHIADA, e della società A.S.D. GRADOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSATO CASTRINI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gradoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara Gradoli – Club Tarquinia Calcio disputatasi in data 11.3.2023 e valevole per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio nella quale rivestiva anche il ruolo di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Gradoli, richiesto in maniera pressante all’arbitro del citato incontro di non riportare sul referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori tesserati per la società di appartenenza A.S.D. Gradoli;
LUCA MATTIA SCHIADA, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Viterbo, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest’ultimo anche dall’art. 6.1, III capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., in relazione anche a quanto disposto dall’art. 63, comma 1 bis, delle N.O.I.F., per aver omesso di riportare nel referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori tesserati per la società A.S.D. Gradoli nel corso dell’incontro A.S.D. Gradoli – A.S.D. Club Tarquinia Calcio disputatosi in data 11.3.2023 e valevole per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, impedendo al Giudice Sportivo di comminare le relative sanzioni a carico dei calciatori stessi, nonché per aver omesso di refertare in merito al comportamento tenuto al temine della sopra indicata gara dal sig. Rosato Castrini, presidente della società A.S.D. Gradoli e dirigente accompagnatore della medesima società in occasione del citato incontro, consistito nella pressante richiesta, poi assecondata, di non riportare nel referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori tesserati per la società di appartenenza di quest’ultimo;
A.S.D. GRADOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Rosato Castrini;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca Mattia SCHIADA e Rosato CASTRINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRADOLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rosato CASTRINI, di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Luca Mattia SCHIADA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GRADOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.