FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 04/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRASSO CITTA’ DI ACIREALE 1946

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1039 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza con delega di firma per la società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946, (matricola n. 949314), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e/o non impedito che il Sig. Fasone Venerando, Vice-Presidente con delega di firma per la società A.S.D. Città di Acireale, stipulasse con il Sig. Giuseppe Maria Tricomi, tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 per la A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946 in qualità di Allenatore della categoria “Juniores Regionali Under 19”, un separato accordo economico, ulteriore rispetto a quello n. prot 5763321/21 regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale, con la previsione di ulteriori compensi dalla società al Sig. Tricomi pari ad euro 1.000,00 (100,00 euro mensili per mesi 10) per allenamenti e partite casalinghe;

A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti su esposti, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO, e dal Sig. Giovanni LIZZIO, in qualità di Direttore Operativo con delega alla firma, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ACIREALE 1946;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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