FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 04/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PATRUCCO POLNA POLNYI ASD ALBENGA 1928

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro PATRUCCO, Maksym Polnyi e della società A.S.D. ALBENGA 1928, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO PATRUCCO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Albenga 1928, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Albenga 1928 – Legino 1910 dell’11.3.2023 e Vallescrivia Calcio - Albenga 1928 del 18.3.2023 valevoli per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Albenga 1928 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Maksym Polnyi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MAKSYM POLNYI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albenga 1928, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, 43, comma 1, e 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Albenga 1928, alle gare Albenga 1928 – Legino 1910 dell’11.3.2023 e Vallescrivia Calcio - Albenga 1928 del 18.3.2023, valevoli per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. ALBENGA 1928, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Alessandro Patrucco, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Maksym Polyi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Santi COSENZA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALBENGA 1928, e dai Sigg. Alessandro PATRUCCO e Maksym POLNYI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro PATRUCCO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Maksym POLNYI, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato S.S. 2023/2024 per la società A.S.D. ALBENGA 1928;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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