FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 05/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TERMALE FORCINA ASD CASSIO CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco TERMALE, Antonio FORCINA, e della società A.S.D. CASSIO CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO TERMALE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Cassio Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Cassio Club - Penitro del 4.2.2023 valevole per il Campionato Under 14 Giovanissimi, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cassio Club nella quale sono stati indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Mattia Valente e Giovanni Venditti, attestando in tal modo in maniera non veridica la loro legittima partecipazione agli incontri nonostante gli stessi siano nati nell’anno 2011 ed il Campionato Under 14 Giovanissimi sia riservato a calciatori nati nell’anno 2009 e ad un massimo di 5 calciatori nati nell’anno 2010 dopo il compimento del 12° anno;
ANTONIO FORCINA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassio Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 14 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassio Club, consentito e comunque non impedito che i seguenti calciatori partecipassero nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Cassio Club alle gare di seguito indicate, tutte valevoli per il Campionato Under 14 Giovanissimi, nonostante gli stessi - nati nell’anno 2011 - non potessero prendere parte a tali incontri in quanto il campionato Under 14 Giovanissimi era riservato ai calciatori nati nell’anno 2009 ed al massimo a 5 calciatori nati nel 2010 dopo il compimento del 12° anno: il calciatore sig. Mattia Valente (nato nell’anno 2011) ha preso parte alle gare Cassio Club- Penitro del 4.2.2023, Cassio Club – Pontinia del 2.4.2023 e Football Club Montenero – Cassio Club del 16.4.2023; il calciatore sig. Giovanni Venditti (nato nell’anno 2011) ha preso parte alla gara Cassio Club- Penitro del 4.2.2023; il calciatore sig. Daniel Bronco (nato nell’anno 2011) ha preso parte alla gara Cassio Club – Pontinia del 2.4.2023;
A.S.D. CASSIO CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Francesco Termale e Antonio Forcina;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Francesco TERMALE e Antonio FORCINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSIO CLUB; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio FORCINA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco TERMALE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2023/24 per la società A.S.D. CASSIO CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.