FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 09/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CITTERIO GIUNTA ASD CARUGO ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1111 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CITTERIO e Thomas GIUNTA, e della società A.S.D. CARUGO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO CITTERIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Carugo Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 29.4.2023 al termine della gara A.S.D. Carugo Academy – G.S. Montesolaro valevole per il girone B del Campionato Provinciale Juniores della Delegazione Provinciale di Como, ricevuto da un sostenitore della propria squadra di appartenenza una maglietta in fiamme recante il logo della società G.S.O. Stella Azzurra Arosio ASD e per aver di seguito ostentato la stessa ancora in fiamme, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Thomas Giunta, alla vista degli altri sostenitori della compagine di propria appartenenza occupanti la tribuna dell’impianto sportivo di Carugo;

THOMAS GIUNTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Carugo Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 29.4.2023 al termine della gara A.S.D. Carugo Academy – G.S. Montesolaro valevole per il girone B del Campionato Provinciale Juniores della Delegazione Provinciale di Como, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Matteo Citterio, ostentato alla vista dei sostenitori della propria società occupanti la tribuna dell’impianto sportivo di Carugo una maglietta in fiamme recante il logo della società G.S.O. Stella Azzurra Arosio ASD;

A.S.D. CARUGO ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Matteo Citterio e il sig. Thomas Giunta all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Matteo CITTERIO e Thomas GIUNTA, e dal Sig. Franco Formeli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CARUGO ACADEMY;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo CITTERIO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Thomas GIUNTA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CARUGO ACADEMY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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