FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 16/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE MARCO DE LIO CARAVETTA SCAVELLO ASD NEW ACADEMY SG

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio DE MARCO, Massimo DE LIO, Ernesto CARAVETTA, Massimo SCAVELLO, e della società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG), avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO DE MARCO, tesserato come Dirigente-Allenatore, per la stagione sportiva 2022-23, della ASD New Academy SG ed iscritto nei ruoli dei Settore Tecnico solo a seguito del Corso da Allenatore Dilettante Regionale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2022-23, il ruolo di allenatore della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, nel corso delle gare ufficiali e sino alla gara del 4 dicembre 2022 contro il Tarsia, sebbene sprovvisto all’epoca di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, ed essendo difatti indicato in ben nove relative distinte gara come Massaggiatore;

MASSIMO DE LIO, tesserato nella stagione sportiva 2022-23 come allenatore Responsabile della prima squadra della F.C.D. Bisignano nonché iscritto al Settore Tecnico come Allenatore Dilettante Regionale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, nelle ultime cinque gare del campionato l’attività di allenatore per la società ASD New Academy SG disputante il Campionato di prima categoria benché privo di valido tesseramento in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva in qualità di allenatore per la società F.C.D. Bisignano ed esonerato in data 7 dicembre 2022;

ERNESTO CARAVETTA, tesserato come giocatore, per la stagione sportiva 2022-23, della ASD New Academy SG e nella squadra disputante il Campionato di prima categoria essendone schierato come Capitano in sei occasioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 22 giugno 2023 che per quella del 18 luglio 2023;

MASSIMO SCAVELLO, tesserato come Presidente nella stagione sportiva 2022-23 della ASD New Academy SG, nonché iscritto al Settore Tecnico come Allenatore di Base, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, sebbene consapevole della non abilitazione del sig. Fabio De Marco al Settore Tecnico, consentito che questi svolgesse, nella stagione sportiva 2022-23, il ruolo di allenatore responsabile della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, nel corso delle gare ufficiali e sino alla gara del 4 dicembre 2022 contro il Tarsia, peraltro fungendo da prestanome in numero sei gare in cui infatti nella relativa distinta veniva indicato come Allenatore, e nelle restanti consentito o comunque non impedito che sempre nella ridetta distinta non venisse indicato nessuno come Allenatore; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi tesserato in qualità di Presidente per la ASD New Academy SG senza richiedere la sospensione al Settore Tecnico e per aver svolto, pur non tesserato come tale, la funzione di Allenatore e/o comunque essere stato indicato come tale in numero cinque gare; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, sebbene consapevole del tesseramento nella stagione sportiva 2022-23 del sig. Massimo De Lio quale allenatore responsabile della prima squadra della F.C.D. Bisignano, comunque consentito che questi svolgesse, nella ultime cinque giornate della stessa stagione sportiva, il ruolo di allenatore responsabile della squadra della ASD New Academy SG partecipante al Campionato di Prima Categoria, peraltro fungendo da prestanome nel corso delle stesse in cui infatti nella relativa distinta veniva indicato come Allenatore;

A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai Sig.ri De Marco, De Lio, Caravetta e Scavello come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio DE MARCO, Massimo DE LIO, Ernesto CARAVETTA, e dal Sig. Massimo SCAVELLO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG);

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fabio DE MARCO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Massimo DE LIO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Ernesto CARAVETTA, di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Massimo SCAVELLO, di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACRI ACADEMY (già A.S.D. NEW ACADEMY SG);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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