F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0057/CFA pubblicata il 21 Novembre 2023 (motivazioni) – PF-Sig. Fasone Venerando-Sig. Giuseppe Maria Tricomi

Decisione/0057/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0052/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0052/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 23.10.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sez. Disciplinare n. 71 del 16.10.2023;

il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 14.11.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli Avv.ti Giovanni Greco per la Procura federale e Massimiliano Bombardi per il sig. Giuseppe Maria Tricomi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nell’ottobre del 2021 la società SSD Città di Acireale 1946 (militante nel campionato di Serie D) ha stipulato un accordo economico con il sig. Tricomi Giuseppe Maria concernente compensi e rimborsi per l’attività del medesimo quale allenatore UEFA B della formazione Juniores Under 19 dell’Acireale.

Tale accordo economico è stato depositato presso la competente articolazione della Lega nazionale dilettanti-LND.

Successivamente la società e l’allenatore hanno stipulato un ulteriore accordo economico relativo a un rimborso spese forfettario ulteriore rispetto a quanto pattuito in precedenza, ma non ne hanno effettuato il deposito.

Il Collegio arbitrale della LND, adito dal sig. Tricomi per una controversia economica relativa all’esecuzione di quanto concordato tra le Parti, ha informato la Procura federale circa l’esistenza del secondo accordo non depositato.

Per l’effetto la Procura ha disposto indagini a carico della società, del suo presidente e legale rappresentante, nonché del vicepresidente sig. Venerando Fasone (sottoscrittore degli accordi) e del sig. Tricomi Giuseppe Maria, ritenendo i predetti responsabili della violazione dell’art. 94 ter comma 12 bis delle NOIF nel testo all’epoca vigente, il quale impone il deposito degli accordi economici relativi ad allenatori tesserati per società che disputano il Campionato nazionale di Serie D del Dipartimento interregionale.

Prima del deferimento la società e il presidente hanno ottenuto l’applicazione di sanzioni patteggiate su richiesta ai sensi dell’art. 127 del Codice di giustizia sportiva.

Dopo il deferimento il sig. Tricomi ha concluso un accordo con la Procura per l’applicazione di una pena su richiesta (due mesi di squalifica) ai sensi dell’art. 127 CGS ma tale accordo non è stato dichiarato efficace dal Tribunale federale nazionale, il quale invece, con la decisione in epigrafe indicata, ha prosciolto nel merito i deferiti.

A sostegno del decisum il Tribunale ha in sostanza rilevato che l’obbligo di deposito riguarda solo il contratto relativo all’allenatore della prima squadra, cioè di quella che effettivamente disputa il campionato di serie D, e non l’allenatore della squadra juniores under 19, iscritta al relativo campionato regionale.

La decisione è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dalla Procura federale la quale ne ha chiesto la riforma, con applicazione delle seguenti sanzioni:

sig. Giuseppe Maria Tricomi 3 mesi di squalifica;

sig. Venerando Fasone 4 mesi di inibizione.

Sostiene al riguardo la reclamante che, giusta il tenore letterale del comma 12 bis sopra riportato, l’obbligo di deposito riguarda tutti i contratti stipulati dalla società con i suoi allenatori, sia della prima squadra che delle squadre giovanili.

Osserva inoltre la Procura che la costituzione di una squadra juniores da parte delle società di Serie D non corrisponde a una scelta discrezionale, ma costituisce un preciso obbligo, ai sensi della normativa federale volta a incentivare la valorizzazione del vivaio calcistico locale.

In via subordinata, la Procura deduce che l’accordo non depositato viola l’art. 94, comma 1, lettera b), NOIF il quale dispone in generale che è vietata la corresponsione da parte della società ai propri tesserati di somme superiori a quelle previste nel contratto depositato in Lega.

Si è costituito in resistenza il sig. Giuseppe Maria Tricomi, il quale ha domandato il rigetto dell’avverso gravame, del quale eccepisce peraltro l’assoluta genericità.

Secondo il resistente la decisione di primo grado merita conferma in quanto il deposito del primo accordo economico non era doveroso, ai sensi della normativa all’epoca vigente, bensì meramente facoltativo, ed è avvenuto solo per scelta discrezionale della società.

Ne consegue che le parti ben potevano integrare l’accordo originario con un patto aggiuntivo, tra l’altro relativo a voci di rimborso in precedenza non considerate, senza necessità di depositare anche tale accordo “integrativo”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Infondata è l’eccezione mediante la quale il sig. Tricomi deduce l’inammissibilità del gravame per mancata osservanza del principio di specificità delle censure.

Come posto in luce da una recente decisione di questa Corte a Sezioni unite, l’art. 101 comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. E l’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (cfr. CFA n. 99/2022-2023).

Poiché, nel caso all’esame, il reclamo poggia su una articolata e approfondita contestazione dell’iter argomentativo valorizzato dal primo giudice per addivenire alla decisione impugnata, l’eccezione non può essere accolta.

Tanto premesso, e venendo al merito, l’art. 94 ter, comma 12 bis, NOIF, nel testo vigente all’epoca dei fatti prevedeva che “Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. …. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini”.

In fatto è incontestato che la SSD Città di Acireale 1946 sia società titolare della squadra omonima che disputa il Campionato nazionale di Serie D, girone I, come pure della squadra juniores under 19 iscritta al relativo campionato regionale.

Come rileva la reclamante, in effetti, la disposizione sopra trascritta – nella misura in cui impone l’obbligo di deposito facendo riferimento alla “società” e non alla “squadra” – sembra testualmente deporre nel senso che tutti gli accordi stipulati dalla società stessa con allenatori delle proprie squadre vadano doverosamente depositati in Lega.

Ai fini del deposito, dunque, la lettera della norma privilegia il tesseramento dell’allenatore per la società, soggettivamente considerata, indipendentemente dalla squadra da questi in concreto allenata. E ciò tanto più in quanto l’istituzione della squadra under 19 – di cui si tratta nel caso all’esame – è doverosa, ai sensi della normativa federale di valorizzazione dei vivai locali, per tutte le società che con la squadra “maggiore” partecipano alla serie D.

Peraltro, anche a voler prudentemente ritenere non decisivo l’argomento interpretativo testuale, convergenti considerazioni di ordine sistematico inducono a ritenere condivisibile l’interpretazione della normativa di riferimento sostenuta dalla Procura reclamante.

In tal senso si ricorda che, come ben posto in luce nel reclamo, il contesto normativo che fa da riferimento alla presente controversia è anteriore alla incisiva modifica delle NOIF intervenuta dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2/2021, n. 36 e alle disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo da questo dettate.

Ciò evidenziato, sotto un primo profilo appare significativo il fatto che la norma (art. 94 ter, comma 12 bis delle NOIF nel testo vigente nel 2021 ed applicabile ratione temporis) imponesse l’obbligo di deposito alle società dilettantistiche militanti nella Serie D.

Si tratta cioè delle società iscritte ad un campionato nazionale, articolato in gironi interregionali, il quale costituisce il quarto livello del calcio italiano e rappresenta, almeno a far tempo dall’unificazione della Serie C, l’ambito di massimo sviluppo del calcio dilettantistico, eventualmente prodromico al passaggio nel mondo dello sport professionistico.

E’ quindi del tutto conseguente, ad avviso di questa Corte, ritenere che la normativa federale abbia inteso imporre a tali società, proprio perché tendenzialmente caratterizzate da una struttura gestionale e da un organigramma adeguati, adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la stipula e la disciplina di accordi con tutti i propri tecnici tesserati, fra i quali rientra a pieno titolo l’allenatore della squadra juniores, la cui istituzione è appunto doverosa per le società di Serie D.

In termini piani, l’obbligo di deposito dei singoli accordi economici, finalizzato com’è a consentire la trasparenza contrattuale nonché il controllo circa la rispondenza della specifica pattuizione agli accordi tipo e alle prescrizioni di settore, riguarda tutti gli allenatori (e non solo quello della prima squadra) della società militante nel campionato di Serie D, appunto considerata come un ente unitario dal punto di vista organizzativo.

Sotto un diverso profilo sistematico, è poi da considerare che la presente controversia concerne accordi stipulati dalla società con un allenatore e quindi con una figura che, sebbene preposta ad una squadra giovanile under 19, mantiene uno specifico e particolare rilievo nell’organigramma societario, in quanto titolare – come sottolinea la Procura reclamante - di elevate responsabilità nei confronti dei giovani atleti, nonché della dirigenza e della realtà sportiva locale.

Ne consegue, visto appunto il rilievo della figura professionale di cui si discute, che l’obbligo di deposito dell’accordo economico vale senz’altro, a tutela delle finalità pubblicistiche sopra ricordate, per tutti gli allenatori tesserati dalla società, indipendentemente dalla squadra che agli stessi sia in concreto affidata.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte il reclamo va quindi accolto, con riforma della decisione impugnata.

Quanto all’entità delle sanzioni da applicare la Corte ritiene però doveroso tenere conto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici atti a chiarire la portata della normativa di riferimento.

In tale ottica, appare opportuna una moderata riduzione rispetto alle richieste della Procura, con conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Maria Tricomi, la squalifica di mesi 2 (due);

- al sig. Fasone Venerando, la inibizione per mesi 3 (tre).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Maria Tricomi la sanzione della squalifica di mesi 2 (due);

- al sig. Fasone Venerando la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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