F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0060/CFA pubblicata il 11 Dicembre 2023 (motivazioni) – Sig. Giovanni Esposito/Procura federale

Decisione/0060/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0054/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Elio Toscano – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0054/CFA/2023-2024 proposto dal sig. Giovanni Esposito in data 31.10.2023,

contro

Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio n. 119 del 27.10.2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 30.11.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Matteo Sperduti, in sostituzione dell’Avv. Claudia Salvador, per il sig. Giovanni Esposito e Alessandro Avagliano per la Procura Federale; è presente altresì il sig. Giovanni Esposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata a mezzo pec alla Procura federale in data 21.04.2023 da parte del Sig. Andrea Esposito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Latina Calcio 1932, nonché capitano della squadra militante nel girone C del campionato di Serie C, ed ex compagno di squadra del deferito Sig. Giovanni Esposito.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il Sig. Giovanni Esposito avrebbe compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del 23.4.2023 tra Latina – Fidelis Andria, valevole per l’ultima giornata del girone C del campionato di serie C.

In particolare, il Sig. Giovanni Esposito avrebbe insistentemente contattato nelle date del 17 e 18 aprile 2023 tramite il servizio di messaggistica del social network “Instagram” il Sig. Andrea Esposito, chiedendogli di incontrarlo quanto prima senza specificarne i motivi. Tale incontro avrebbe avuto, poi, effettivamente luogo in Latina (città appositamente raggiunta dal sig. Giovanni Esposito spostandosi da Roma, sede della sua attività lavorativa) in data 20.4.2023, ovverosia pochi giorni prima della gara Latina – Fidelis Andria (terminata con il risultato di 2-1).

Nel corso di detto incontro, il sig. Giovanni Esposito avrebbe proposto al Sig. Andrea Esposito la corresponsione di una somma pari ad 60.000,00 per alterare il risultato dell’incontro; proposta immediatamente rifiutata dal sig. Andrea Esposito, il quale segnalava immediatamente l’accaduto alla Procura federale con comunicazione trasmessa in data 21.4.2023.

Nell’espletamento della sua attività inquirente, la Procura federale procedeva in data 22.04.2023 all’audizione del Sig. Andrea Esposito e, in data 12.05.2023, all’audizione del Sig. Giovanni Esposito, nonché ad acquisire ulteriore documentazione, relativa a: comunicazione del Latina Calcio del 21.4.2023, inviata alla Procura federale; liste degli accrediti richiesti per l’incontro Latina – Fidelis Andria del 23.4.2023; foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della Latina Calcio 1932; foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della ASD Atletico Pontinia; posizione di tesseramento del sig. Giovanni Esposito.

All’esito delle indagini, la Procura federale riteneva credibili le dichiarazioni del Sig. Andrea Esposito.

Diversamente, l’organo inquirente riteneva non credibile la ricostruzione dei fatti fornita dal Sig. Giovanni Esposito in sede di audizione, il quale aveva ammesso di aver contattato e di essersi incontrato con il Sig. Andrea Esposito, tuttavia negando di aver proposto al medesimo di alterare il risultato della gara su citata, poiché, sempre secondo quanto riferito dal Sig. Giovanni Esposito, i due avrebbero meramente parlato dell’andamento dei rispettivi campionati.

Le conclusioni dalla Procura federale formulate nell’atto di deferimento riposano su diverse considerazioni. Da un lato, ad avviso della Procura federale, le dichiarazioni del Sig. Andrea Esposito risultavano coerenti e concordanti oltre che dettagliate e colme di particolari, unitamente alla circostanza per la quale agli atti del procedimento non era stato rinvenuto alcun elemento che potesse far ritenere sussistente qualche motivo di risentimento tra lo stesso ed il sig. Giovanni Esposito, che avrebbe potuto indurlo ad elaborare la ricostruzione dei fatti oggetto della propria denuncia, al fine di creare un danno al Sig. Giovanni Esposito.

Dall’altro, l’organo inquirente riteneva inverosimile l’ipotesi, sostenuta dal Sig. Giovanni Esposito, secondo la quale il medesimo avrebbe insistito per incontrare il suo ex compagno di squadra Sig. Andrea Esposito, con il quale, pacificamente, non aveva una frequentazione (tantomeno alcun risentimento), per giunta pochi giorni prima di un incontro determinante per il campionato della squadra nella quale quest’ultimo militava, soltanto per parlare dell’andamento dei rispettivi campionati.

L’inverosimiglianza delle affermazioni del Sig. Giovanni Esposito, ad avviso della Procura, trovava ulteriore riscontro nel rifiuto di questi di esibire alla Procura federale, in sede di audizione del 12.05.2023, i messaggi inviati al suo ex compagno di squadra. Per tale motivi, la Procura federale deferiva davanti al Tribunale federale territoriale il Sig. Giovanni Esposito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.s.d. Atletico Pontinia, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, e la A.s.d. Atletico Pontinia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del codice di giustizia sportiva.

Con la decisione oggetto del presente gravame, il Tribunale federale:

- riteneva il sig. Giovanni Esposito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, comminava allo stesso la squalifica per n. 4 anni;

- proscioglieva la società ASD Atletico Pontinia.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo il Sig. Giovanni Esposito. In vista dell’udienza, presentava memoria difensiva la Procura federale, insistendo per la conferma della decisione gravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Giova premettere che, come evidenziato in narrativa, la vicenda oggetto del deferimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura federale in data 21.04.2023 da parte del Sig. Andrea Esposito (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Latina Calcio 1932, nonché capitano della squadra militante nel girone C del campionato di Serie C, ed ex compagno di squadra del deferito Sig. Giovanni Esposito), con la quale l’esponente informava dell’avvenuto incontro, sollecitato reiteratamente dal deferito, nel corso del quale quest’ultimo gli avrebbe proposto di alterare lo svolgimento della gara del 23.4.2023 tra Latina – Fidelis Andria, valevole per l’ultima giornata del girone C del campionato di serie C.

Viene pertanto in rilievo una fattispecie che, in quanto rilevante in termini di illecito sportivo ai sensi dell’art. 30 C.G.S, meritava di essere ponderata alla stregua del peculiare canone ermeneutico che la giustizia sportiva federale, in ciò confortata anche dalle decisioni assunte dal Collegio di Garanzia del CONI, ha inteso adottare per valutare il materiale probatorio assunto dagli organi inquirenti per la dimostrazione del denunciato illecito sportivo (“In tema di responsabilità disciplinare la giurisprudenza della Corte federale di appello FIGC è del tutto conforme alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo cui "è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale". (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016). Secondo la medesima prospettiva, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021). La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018). A ulteriore conferma, il CGS CONI (alla luce della disposizione residuale di rinvio di cui all’art. 3, comma 2, CGS FIGC), stabilisce all’art. 2, comma 6, che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Anche il giudice amministrativo ha assunto una identica linea interpretativa, ritenendo che “i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 agosto 2018, n. 5019) resta escluso che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale. Né, sotto altro profilo, può si può convenire con quanto assunto dall’appellante sulla base della previsione di chiusura di cui dell’art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». […] questo rinvio ai «principi e […] norme generali» del processo civile non comporta un rinvio alle singole, dettagliate disposizioni di quel Codice” (Cons. Stato, Sez. V, n. 534 del 2020) (SS.UU. n. 15/CFA/2023-2024/C).

Invero, come reiteratamente affermato in giurisprudenza, “Il criterio del più probabile che non costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui “Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)” (SS.UU. n. 120/CFA/2022-2023/A).

Il che è proprio il criterio esattamente e correttamente assunto dal Tribunale federale nella decisione gravata, che ha ritenuto di poter desumere ragionevole certezza delle circostanze dichiarate dal denunciante (e, quindi, ricavarne la responsabilità del deferito), appunto rinvenendovi quel sufficiente grado di certezza atto a consentire l’adozione di una decisione di responsabilità.

Tali conclusioni non si ritiene siano state scalfite dagli argomenti ex adverso addotti dal reclamante.

Occorre infatti rilevare come il reclamante-deferito non abbia in alcun modo negato che:

- vi fosse stato l’incontro con il denunciante;

- tale incontro abbia avuto luogo in seguito ad insistente richiesta da parte del reclamante stesso;

- tale incontro abbia avuto luogo sebbene i contatti tra il deferito-reclamante ed il denunciante fossero stati solo sporadici, non solo nel contesto temporale prossimo all’incontro (cfr. la dichiarazione resa dal reclamante in sede di audizione presso la Procura federale, in cui egli appunto dichiara che “Con Esposito ci sentiamo sporadicamente per chiamate di cortesia” nonché la dichiarazione del denunciante che in sede di audizione ha manifestato sorpresa per essere stato contattato dal deferito in quanto “[…] negli ultimi due anni circa ovvero da quando non giocavamo più insieme, i nostri contatti sono stati pressoché nulli, ad eccezione di qualche sporadico (uno o due) messaggio sui “sociale” di auguri”) ma anche nel precedente momento in cui il deferito ed il reclamante militavano nella medesima compagine sportiva (cfr. la dichiarazione del denunciante che, in relazione ai rapporti intercorsi quando i due giocavano insieme nel Latina Calcio 1932, dichiara di aver intrattenuto “Semplici rapporti di compagni di squadra, senza esserci mai frequentati fuori dallo spogliatoio. Neanche le nostre famiglie/fidanzate si frequentavano […]”).

A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione per cui, sempre in sede di audizione innanzi all’organo inquirente federale, il deferitoreclamante ha tenuto una condotta del tutto anomala e non collaborativa nel momento in cui gli è stato richiesto di mostrare i contenuti delle conversazioni intrattenute con il denunciante; invero, nell’immediatezza della richiesta di mostrare le conversazioni (avvenuta nel corso dell’audizione), egli ha rifiutato di mostrare tali conversazioni, adducendo la legittima necessità di acquisire il parere del proprio legale di fiducia, e, tuttavia, provvedendo al deposito delle stesse soltanto nel corso del procedimento di primo grado innanzi al Tribunale federale.

Tale circostanza è tutt’altro che irrilevante se si considera che, nella complessiva valutazione della vicenda, proprio dal tenore di tali conversazioni telematiche intercorse tra il denunciante e l’odierno reclamante possono essere desunti, con assoluta ed incontrovertibile certezza, la data e l’orario dell’incontro e, quindi, corroborare di conseguente assoluta veridicità la narrazione operata dal denunciante.

Sicché, appare del tutto verosimile che la scelta di non consentire alla Procura federale di avere evidenza dei contenuti di tali conversazioni sia stata appunto operata dal reclamante quale ultimo, strenuo ed istintivo tentativo – perpetrato nell’immediatezza della avvenuta consapevolezza che la condotta illecita in precedenza tenuta fosse stata appunto scoperta - di occultare la prova principale del fatto (i.e. l’incontro con il denunciante) che, sulla base del predetto criterio del più probabile che non, è costitutivo dell’illecito disciplinare contestatogli.

Infine, non può non sottacersi un’ulteriore considerazione che, nella complessiva valutazione del gravame proposto, induce queste Sezioni Unite a propendere per la conferma della decisione gravata.

Si intende alludere al fatto che né nel corso delle indagini, né innanzi al Tribunale federale, né, infine, nell’atto di reclamo, il deferito-reclamante è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione alternativa delle ragioni che lo hanno indotto ad incontrare il denunciante, peraltro a seguito di contatti telematici dai quali emerge con incontrovertibile evidenza l’insistenza perpetrata perché l’incontro avvenisse con assoluta urgenza (cfr. il testo delle conversazioni intrattenute dal deferito con il denunciante tramite la messagistica dell’app del sociale media Instagram).

Invero, proprio alla luce delle sopra elencate circostanze, tutte incontestate tra le parti e quindi per definizione acclarate, queste Sezioni Unite non possono, se non facendo torto alle più elementari regole logico-giuridiche, ritenere plausibile che le ragioni per il predetto incontro – di cui non sono contestati l’an e il quando - possano essere effettivamente rinvenibili nella necessità del deferito-reclamante di commentare con il denunciante l’andamento delle rispettive stagioni calcistiche; si tratterebbe, infatti, di una spiegazione evidentemente illogica ed implausibile, in quanto  siffatta esigenza ben avrebbe potuto essere soddisfatta mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione (telefonici e/o telematici) e che, dunque, non è sicuramente sufficiente a giustificare, di per sé, né la conclamata impellenza dell’incontro manifestata reiteratamente dal deferito-reclamante, né la necessità dello spostamento fisico da Roma (sede di lavoro del deferito-reclamante) a Latina (sede dell’incontro tra lo stesso ed il denunciante), né, infine, che per soddisfare tale bisogno sia stato necessario coordinare i personali impegni lavorativi del deferito-reclamante.

A tale considerazione, già di per sé sufficiente a ritenere implausibile la ricostruzione alternativa posta dal deferito-reclamante a supporto dei propri argomenti difensivi, si deve peraltro aggiungere anche la considerazione che:

- il denunciante, ottemperando agli obblighi su di esso gravanti ai sensi dell’art. 30 C.G.S., ha provveduto con assoluta sollecitudine a predisporre comunicazione informativa alla Procura federale;

- come riportato in sede di audizione, il denunciante ha contestualmente ritenuto di avvisare anche l’allenatore ed il presidente della compagine sportiva in cui militava;

- non sussistevano - né il deferito-reclamante si è peritato di indicarle - ragioni di astio e/o inimicizia tali da prefigurare la configurazione della operata denuncia quale ripicca personale del denunciante nei confronti dell’odierno reclamante.

Sicché, in definitiva, sempre in coerente applicazione del predetto principio del più probabile che non, si ritiene che la ricostruzione fattuale emergente dalla denuncia del Sig. Andrea Esposito a carico del Sig. Giovanni Esposito sia veridica e, di conseguenza, possano ritenersi accertati i fatti su cui il Tribunale federale ha inteso fondare la decisione di responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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